IUS SEPULCHRI: COME FUNZIONA LA CONCESSIONE DELLA CAPPELLA FUNERARIA?

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Scopri cos’è lo ius sepulchri e come è possibile disporne

Il cosiddetto ius sepulchri, considerato nel nostro ordinamento quale diritto personale e non patrimoniale, consiste nel diritto di essere seppelliti e di seppellire altri in una data cappella funeraria.

NATURA GIURIDICA DELLA CONCESSIONE:

Il comune quale ente pubblico titolare dei cimiteri (beni demaniali ex Art. 824, comma 2 c.c.) ha la facoltà di concedere ai privati che ne facciano apposita richiesta l’uso di aree all’interno del cimitero pubblico al fine della costruzione di cappelle funerarie e tumulazione delle salme.

Il provvedimento amministrativo emesso dal comune ha natura concessoria ed ha ad oggetto una porzione di terreno o di edificio all’interno del cimitero; tale concessione ha durata di 99 anni (art. 90 D.P.R 10 settembre 1990 n° 285) e fa sorgere in capo al concessionario il diritto di essere seppellito e di seppellire altri in un dato sepolcro.

Il diritto di sepolcro oggetto della concessione è assimilabile al diritto di superficie. Tuttavia sorgendo tale diritto da provvedimento amministrativo di natura concessoria non è precluso l’esercizio dei poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione la quale può riacquistare la disponibilità del bene dato in concessione, laddove necessario, per ragioni di interesse pubblico o in caso di abusi o illeciti da parte del concessionario.

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE DELLA CAPPELLA FUNERARIA:

Ai sensi dell’Art. 63 DPR 285/90 i concessionari devono mantenere in buono stato di conservazione la cappella funeraria, a loro spese e per tutta la durata della concessione.

In particolare: della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura deve occuparsi il concessionario o la famiglia dello stesso, mentre della manutenzione delle aree comuni (ad es.: viali, recinzioni) e di tutti i servizi generali deve occuparsene il Comune.

In caso di mancato rispetto dell’obbligo di manutenzione della cappella funeraria il Comune quale ente concedente, può intervenire, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario e ai suoi eredi, attraverso la rimozione dei manufatti laddove lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza. Le spese dell’intervento coattivo da parte dell’ente concedente saranno a carico della famiglia concessionaria.

Laddove invece si verifichi una situazione di totale abbandono della cappella funeraria si avrà pronuncia di decadenza della concessione; in tal caso la cappella funeraria e gli accessori votivi diverranno di proprietà del comune (Artt. 934-938 c.c.) determinando la contemporanea demanialità del manufatto stesso ex Art. 825 c.c.

DOPO LA MORTE DEL CONCESSIONARIO ORIGINARIO COSA ACCADE?

Il concessionario originario è titolare di una posizione assimilabile a quella del superficiario, tuttavia soggetto alla natura concessoria come sopra detto.

Con la sua morte, o comunque con la tumulazione della prima salma viene impresso il carattere familiare. Gli appartenenti alla famiglia del concessionario avranno il così detto “ius Sepulchri”, da intendersi come la legittima spettanza di essere tumulato nella cappella, più per diritto “di sangue” (ius sanguinis) che per diritto ereditario.

La modalità di trasmissione dello “ius Sepulchri” è strettamente legata alla tipologia di sepolcro oggetto della concessione (Corte di Cassazione Ord. N° 190 del 7 gennaio 2025).

Di regola, nel caso in cui la concessione abbia per oggetto un sepolcro di tipo gentilizio o familiare il diritto di sepolcro viene acquistato iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di appartenere al nucleo familiare del titolare originario; ne deriva dunque una forma di comunione tra i contitolari che si caratterizza per intrasmissibilità, imprescrittibilità ed irrinunciabilità del diritto. Solo in via eccezionale è possibile la tumulazione di salme non legate da vincoli familiari ma solo da vincoli di affezione.

Nel momento in cui si verifica la morte dell’ultimo componente della cerchia familiare indicata dal fondatore del sepolcro, il diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario; divenendo così soggetto all’applicazione delle ordinarie regole della successione mortis causa (Cass. Civ. Sez. III, 7 gennaio 2025, n° 190).

In caso di incertezza circa il carattere familiare o ereditario del sepolcro, il diritto di tumulazione, salvo differente indicazione da parte del fondatore, è da considerarsi di carattere familiare e di conseguenza non cedibile né trasferibile.

IN CONCLUSIONE:

Essendo lo ius sepulchri un istituto che ricomprende diritti differenti è possibile che si creino situazioni di incertezza circa la titolarità della concessione cimiteriale, la determinazione dei soggetti aventi diritto alla sepoltura etc.