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LA DISPERSIONE DELLE CENERI: QUANDO E COME È POSSIBILE DISPERDERE LE CENERI?

 

 

Scopri in quali circostanze è possibile procedere alla dispersione delle ceneri di un defunto

L’individuo, disponendo la dispersione delle proprie ceneri, decide in riferimento alla sorte della propria salma valorizzando un proprio interesse personale e non patrimoniale.

 

FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’:

Con la legge 130/2001 è stata introdotta la facoltà di disporre in vita circa la dispersione o l’affidamento delle proprie ceneri; per farlo è necessario che il disponente segua una procedura specifica prevista dalla legge, tale volontà dovrà infatti essere espressa in modo chiaro ed inequivocabile.

Le forme principali di manifestazione della volontà circa la dispersione delle proprie ceneri sono:

  1. Il testamento, una delle forme giuridiche più utilizzate per la dispersione delle ceneri è infatti la disposizione testamentaria. Il testatore potrà esprimere la propria volontà di essere cremato e di far disperdere le proprie ceneri in un dato luogo, potendo indicare anche il soggetto designato a compiere tale attività.
  2. Il mandato post mortem, in questo caso il soggetto conferirà mandato ad un mandatario con l’incarico di provvedere alla dispersione delle proprie ceneri secondo le istruzioni ricevute. Il mandato può essere gratuito o prevedere un rimborso delle spese sostenute dal mandatario.
  3. Iscrizione ad un ente riconosciuto (Socrem-società per la cremazione) che si occupa di tutelare la volontà dei cittadini in materia di cremazione. Attraverso l’iscrizione alla società per la cremazione si avrà garanzia del rispetto delle volontà del defunto e tutela legale/amministrativa nella pratica di cremazione e dispersione delle ceneri.

Qualsiasi sia la forma scelta dal soggetto per disporre la dispersione delle proprie ceneri è comunque fondamentale che vengano specificate in modo chiaro e dettagliato le modalità ed il luogo scelti per la dispersione e che vengano rispettate le forme e i limiti previsti dalla normativa vigente.

AFFIDO E DISPERSIONE DELLE CENERI; RUOLO DEI FAMILIARI, DELL’ESECUTORE TESTAMENTARIO E DEL MANDATARIO

Il soggetto che decide di disporre la dispersione delle proprie ceneri ha la facoltà di designare una persona di fiducia che si occupi di tale operazione; questa figura avrà il compito di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni agendo secondo le istruzioni lasciate dal defunto e con la diligenza richiesta dall’articolo 1710 del codice civile.

Laddove il defunto non abbia indicato una persona specifica incaricata della dispersione delle proprie ceneri, la legge prevede che tale funzione possa essere svolta da un familiare (come coniuge, figlio) o da un parente.

Nei casi in cui non si abbiano indicazioni chiare e sorgano eventuali conflitti tra i familiari potrà intervenire l’autorità competente, ossia il Comune o il Giudice, che valutando la situazione concreta indicherà la persona più idonea a svolgere tale funzione.

 

COSA ACCADE NEL CASO IN CUI I PARENTI SI OPPONGANO ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI?

Nel momento in cui la volontà del defunto circa la dispersione delle proprie ceneri è espressa per iscritto secondo le modalità previste dal nostro ordinamento, ha valore vincolante; il mandatario o l’esecutore testamentario avranno il dovere di rispettare le istruzioni ricevute superando le eventuali resistenze da parte dei familiari.

 

DOVE POSSONO ESSERE DISPERSE LE CENERI?

L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve essere rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso; secondo la legge 130/2001 la dispersione delle ceneri è autorizzata:

  • In spazi appositamente dedicati nei cimiteri;
  • In aree naturali come mare, fiumi e boschi rispettando le distanze minime definite dalle normative locali;
  • Terreni privati previo consenso dei proprietari

La dispersione delle ceneri è invece vietata all’interno di aree urbane e private laddove non vi sia idonea autorizzazione.

IN CONCLUSIONE:

La dispersione delle ceneri rappresenta oggi una scelta sempre più diffusa, tuttavia è fondamentale esprimere la propria volontà in modo chiaro ed inequivocabile. Per essere certi che la propria volontà venga formalizzata nel modo corretto è fondamentale rivolgersi al Notaio; così facendo si avrà la certezza del pieno rispetto delle norme, trasformando una scelta intima e personale in volontà pienamente tutelata dall’ordinamento.

 

IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

 

 

Scopri cos’è il certificato successorio europeo e quando è necessario

Il certificato successorio europeo, introdotto con il Regolamento Ue n. 650/2012 del 4 luglio 2012, è uno strumento giuridico di fondamentale importanza per facilitare la gestione delle successioni che abbiano profili di transnazionalità all’interno dell’Unione Europea.

 

QUALE FUNZIONE SVOLGE E QUANDO È NECESSARIO RICHIEDERE IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO?

Il certificato successorio europeo garantisce agli eredi, ai legatari, all’esecutore testamentario o all’amministratore dell’eredità di poter dimostrare la propria qualità ed esercitare i relativi diritti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso rispetto a quello di rilascio del certificato.

Il certificato successorio europeo è necessario in presenza di una successione che presenti elementi di transnazionalità, ossia quando il defunto aveva beni o interessi in più Stati membri dell’Unione Europea o risiedeva abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di origine.

Il rilascio del certificato successorio europeo permette in concreto, per esempio:

  • di sbloccare i conti bancari
  • di richiedere l’intestazione dei beni mobili registrati
  • di avviare le formalità necessarie per i beni immobili.

Nonostante non sia obbligatorio, il certificato successorio europeo rappresenta una valida soluzione nel caso in cui la successione presenti elementi di transnazionalità. In assenza di certificato successorio europeo ogni Stato potrebbe infatti richiedere documenti diversi come: sentenze, atti notarili, traduzioni e legalizzazioni per riconoscere la qualità di erede e procedere al trasferimento o allo sblocco dei beni. Al contrario, l’utilizzo del certificato successorio europeo, producendo effetti in tutti gli Stati membri senza ulteriori formalità, permette di gestire più facilmente la pratica successoria.

 

CHI PUO’ RICHIEDERE IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO?

Il certificato successorio europeo può essere richiesto solo dai soggetti legittimati ex art. 63 del Regolamento Ue n. 650/2012, ossia:

  • eredi
  • legatari
  • esecutori testamentari
  • amministratori dell’eredità.

Non sono invece ammessi a richiedere il certificato successorio europeo i creditori dell’eredità, i creditori dell’erede e tutti quei soggetti che possono vantare indirettamente diritti sull’eredità.

 

CHI È COMPETENTE AL RILASCIO DEL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO?

Il Regolamento Ue n. 650/2012 prevede all’art. 64 che siano i singoli Stati membri ad individuare l’autorità competente al rilascio del certificato successorio europeo; il legislatore italiano con la Legge n.161 del 30 ottobre 2014, ha attribuito al Notaio la competenza esclusiva al rilascio del certificato successorio europeo in ragione della garanzia di terzietà che tale figura rappresenta.

Una volta pervenuta la richiesta, il Notaio dovrà valutare lo scopo per il quale viene richiesto il certificato successorio europeo verificando tutte le informazioni necessarie per accertare gli elementi di cui viene richiesta la certificazione.

Il Notaio conserverà l’originale del certificato successorio europeo rilasciando una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque ne abbia interesse (art. 70 del Regolamento Ue); la sez. VI della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza n.301/20 del 1° luglio 2021 esclude infatti che per l’utilizzo della copia autentica del certificato successorio europeo il soggetto debba essere necessariamente colui che ne ha fatto richiesta al Notaio.

Le copie autentiche del certificato successorio europeo rilasciate dal notaio hanno validità per un periodo di sei mesi (Art. 70 Regolamento Ue n. 650/2012); tale termine ha come obiettivo quello di garantire la perfetta corrispondenza tra il contenuto del certificato successorio europeo e la realtà della successione.

La legge, proprio per garantire che quanto contenuto nel certificato successorio europeo corrisponda effettivamente alla realtà, ammette la possibilità di modificare o revocare il certificato stesso. Tale sistema permette di tutelare i terzi che agiscono in buona fede sulla base delle informazioni contenute nel certificato.

 

CONCLUSIONI:

Il certificato successorio europeo emesso dal notaio rappresenta uno strumento fondamentale per una corretta gestione delle successioni transfrontaliere all’interno dell’Unione Europea; infatti, garantendo il riconoscimento dei diritti successori senza ulteriori formalità tra gli Stati membri rende la gestione della successione più rapida ed efficace.

IUS SEPULCHRI: COME FUNZIONA LA CONCESSIONE DELLA CAPPELLA FUNERARIA?

 

Scopri cos’è lo ius sepulchri e come è possibile disporne

Il cosiddetto ius sepulchri, considerato nel nostro ordinamento quale diritto personale e non patrimoniale, consiste nel diritto di essere seppelliti e di seppellire altri in una data cappella funeraria.

NATURA GIURIDICA DELLA CONCESSIONE:

Il comune quale ente pubblico titolare dei cimiteri (beni demaniali ex Art. 824, comma 2 c.c.) ha la facoltà di concedere ai privati che ne facciano apposita richiesta l’uso di aree all’interno del cimitero pubblico al fine della costruzione di cappelle funerarie e tumulazione delle salme.

Il provvedimento amministrativo emesso dal comune ha natura concessoria ed ha ad oggetto una porzione di terreno o di edificio all’interno del cimitero; tale concessione ha durata di 99 anni (art. 90 D.P.R 10 settembre 1990 n° 285) e fa sorgere in capo al concessionario il diritto di essere seppellito e di seppellire altri in un dato sepolcro.

Il diritto di sepolcro oggetto della concessione è assimilabile al diritto di superficie. Tuttavia sorgendo tale diritto da provvedimento amministrativo di natura concessoria non è precluso l’esercizio dei poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione la quale può riacquistare la disponibilità del bene dato in concessione, laddove necessario, per ragioni di interesse pubblico o in caso di abusi o illeciti da parte del concessionario.

OBBLIGHI DI MANUTENZIONE DELLA CAPPELLA FUNERARIA:

Ai sensi dell’Art. 63 DPR 285/90 i concessionari devono mantenere in buono stato di conservazione la cappella funeraria, a loro spese e per tutta la durata della concessione.

In particolare: della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura deve occuparsi il concessionario o la famiglia dello stesso, mentre della manutenzione delle aree comuni (ad es.: viali, recinzioni) e di tutti i servizi generali deve occuparsene il Comune.

In caso di mancato rispetto dell’obbligo di manutenzione della cappella funeraria il Comune quale ente concedente, può intervenire, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario e ai suoi eredi, attraverso la rimozione dei manufatti laddove lo ritenga necessario per ragioni di sicurezza. Le spese dell’intervento coattivo da parte dell’ente concedente saranno a carico della famiglia concessionaria.

Laddove invece si verifichi una situazione di totale abbandono della cappella funeraria si avrà pronuncia di decadenza della concessione; in tal caso la cappella funeraria e gli accessori votivi diverranno di proprietà del comune (Artt. 934-938 c.c.) determinando la contemporanea demanialità del manufatto stesso ex Art. 825 c.c.

DOPO LA MORTE DEL CONCESSIONARIO ORIGINARIO COSA ACCADE?

Il concessionario originario è titolare di una posizione assimilabile a quella del superficiario, tuttavia soggetto alla natura concessoria come sopra detto.

Con la sua morte, o comunque con la tumulazione della prima salma viene impresso il carattere familiare. Gli appartenenti alla famiglia del concessionario avranno il così detto “ius Sepulchri”, da intendersi come la legittima spettanza di essere tumulato nella cappella, più per diritto “di sangue” (ius sanguinis) che per diritto ereditario.

La modalità di trasmissione dello “ius Sepulchri” è strettamente legata alla tipologia di sepolcro oggetto della concessione (Corte di Cassazione Ord. N° 190 del 7 gennaio 2025).

Di regola, nel caso in cui la concessione abbia per oggetto un sepolcro di tipo gentilizio o familiare il diritto di sepolcro viene acquistato iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di appartenere al nucleo familiare del titolare originario; ne deriva dunque una forma di comunione tra i contitolari che si caratterizza per intrasmissibilità, imprescrittibilità ed irrinunciabilità del diritto. Solo in via eccezionale è possibile la tumulazione di salme non legate da vincoli familiari ma solo da vincoli di affezione.

Nel momento in cui si verifica la morte dell’ultimo componente della cerchia familiare indicata dal fondatore del sepolcro, il diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario; divenendo così soggetto all’applicazione delle ordinarie regole della successione mortis causa (Cass. Civ. Sez. III, 7 gennaio 2025, n° 190).

In caso di incertezza circa il carattere familiare o ereditario del sepolcro, il diritto di tumulazione, salvo differente indicazione da parte del fondatore, è da considerarsi di carattere familiare e di conseguenza non cedibile né trasferibile.

IN CONCLUSIONE:

Essendo lo ius sepulchri un istituto che ricomprende diritti differenti è possibile che si creino situazioni di incertezza circa la titolarità della concessione cimiteriale, la determinazione dei soggetti aventi diritto alla sepoltura etc.

 

 

LEGGE 199 DEL 30 DICEMBRE 2025: ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETA’ SEMPLICE

 

 

Scopri quali sono le agevolazioni riconosciute dalla legge di bilancio 2026

La legge 199 del 30 dicembre 2025 reintroduce le agevolazioni già previste in passato in materia di cessione/assegnazione dei beni ai soci e trasformazione in società semplice.

 

DIFFERENZE TRA ASSEGNAZIONE E CESSIONE DI BENI AI SOCI:

L’assegnazione è l’operazione mediante la quale la società attribuisce ai soci beni appartenenti al patrimonio sociale, tale operazione comporta di fatto una riduzione del patrimonio sociale netto. Salvo diversa pattuizione statutaria, è necessario che al momento dell’assegnazione venga rispettata la par condicio ossia la proporzionalità tra i soci, evitando così che l’operazione possa avvantaggiare solo alcuni di essi.

Anche la cessione dei beni ai soci ha per oggetto il trasferimento ai soci di beni appartenenti alla società; tuttavia, configurandosi come una vera e propria vendita, non determina una riduzione del patrimonio sociale netto. Per tale ragione la cessione può riguardare anche un singolo socio non sussistendo l’obbligo di rispettare la par condicio.

 

QUALI SONO I VANTAGGI DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE DALLA LEGGE 199 DEL 2025?

Rispetto alle operazioni previste dalla disciplina ordinaria, l’assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione agevolata in società semplice prevedono un’attenuazione del carico impositivo sulle plusvalenze a carico della società andando a sostituire il pagamento di IRES/IRPEF e IRAP con un’imposta sostitutiva calcolata su base imponibile definita dalla differenza tra il valore normale del bene (o catastale per immobili) ed il costo fiscale dei beni oggetto di assegnazione o cessione.

L’aliquota ordinaria è fissata all’8 per cento; tuttavia, per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti quello in cui avviene l’assegnazione, l’aliquota sale al 10,5 per cento (si considerano non operative le società di capitali e di persone che abbiano conseguito ricavi effettivi inferiori ai ricavi presunti).

Le agevolazioni possono incidere inoltre sul trattamento indiretto (registro, ipocatastali, IVA) con regole di favore rispetto alle assegnazioni ordinarie; l’aliquota dell’imposta proporzionale di registro è infatti ridotta della metà mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa anziché secondo le ordinarie aliquote.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate: il 60% entro il 30 settembre 2026, il 40% entro il 30 novembre 2026.

CHI PUO’ USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI?

Il beneficio è anzitutto riservato alle società costituite nelle seguenti forme giuridiche:

-società in nome collettivo,

– società in accomandita semplice,

– società a responsabilità limitata,

– società per azioni,

– società in accomandita per azioni.

Per fruire delle agevolazioni previste dalla Legge 199/2025 è inoltre necessario che l’atto di assegnazione/cessione o trasformazione in società semplice sia perfezionato entro il 30 settembre 2026 e che tutti i soci beneficiari risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2025 oppure siano iscritti nel libro soci entro il 31 gennaio 2025 in base ad un titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

In caso di assenza del libro soci, l’identità dei soci stessi deve essere provata tramite atto avente data certa (ad es. con una scrittura privata autenticata).

 

QUALI SONO I BENI AGEVOLABILI?

L’assegnazione agevolata può avere ad oggetto:

  • beni immobili che rientrano in una delle seguenti categorie:

immobili strumentali non direttamente utilizzati per l’impresa,

immobili merce (alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa),

immobili di società che siano poste in liquidazione

  • beni mobili iscritti in pubblici registri non strumentali all’attività d’impresa.

La Legge 199/2025 precisa che le caratteristiche dei beni oggetto di agevolazione devono essere verificate al momento dell’atto di cessione/assegnazione o trasformazione e non alla data della delibera che dispone l’operazione.

Dunque il momento rilevante ai fini dell’agevolazione è quello dell’atto traslativo, o dell’atto di trasformazione, e non la mera delibera dell’assemblea. La legge ammette inoltre la possibilità di cambiare la destinazione d’uso dei beni in prossimità della data di assegnazione ai soci al fine di acquisire lo status di bene agevolabile.

Restano esclusi dalla disciplina i singoli diritti reali (usufrutto, nuda proprietà etc..) salvo che la società:

  • sia titolare di un diritto parziale e si liberi del bene assegnandolo definitivamente al socio
  • abbia la piena proprietà del bene ed assegni ai soci distinti diritti reali (ad es: usufrutto a un socio e nuda proprietà ad un altro).

 

CONCLUSIONI:

La legge di bilancio 2026 apre una nuova finestra temporale per l’accesso al regime agevolato dell’assegnazione/cessione dei beni ai soci e trasformazione in società semplice rappresentando di fatto un’opportunità di razionalizzazione. È fondamentale, in questo ambito che coinvolge aspetti fiscali e contabili particolarmente delicati, un’attenta valutazione con il supporto di un professionista per garantire il rispetto di tutte le norme in materia coinvolte.

NOVITA’ ONLUS: ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

 

 

Scopri perché è fondamentale che le ONLUS vengano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutte le Onlus iscritte all’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate che intendono continuare a beneficiare del regime fiscale agevolato dovranno iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro e non oltre il 31 marzo 2026.

L’obiettivo di tale obbligo è quello di andare ad uniformare il quadro normativo del settore no-profit garantendo così trasparenza e continuità, armonizzando il vecchio regime delle onlus che cessa definitivamente di esistere con il Codice del Terzo Settore e consentendo di mantenere le agevolazioni fiscali.

PREMESSA

Con l’introduzione del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017) viene introdotta la categoria unitaria degli Enti del Terzo Settore che ricomprende ad esempio organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici etc..; un ente per rientrare in tale categoria deve essere iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’iscrizione al RUNTS permette di fruire di specifiche agevolazioni fiscali oltre alla possibilità di utilizzare la denominazione ‘ente del Terzo settore’.

A partire dal 2026 agli enti già Onlus che risultino iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore verrà applicata la disciplina del Codice del Terzo Settore.

 

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE:

La procedura da seguire per l’iscrizione della Onlus nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore varia a seconda che l’ente sia già dotato di personalità giuridica, intenda o non intenda acquisirla. In tutti i casi si rivela comunque fondamentale il ruolo del notaio per assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Per tutti i casi in cui l’ente ha o dovrà avere la personalità giuridica la presentazione dell’istanza sarà a cura del notaio, alla stessa dovranno essere allegati:

  • la delibera con la quale viene manifestata la volontà dell’ente di iscriversi al RUNTS
  • lo Statuto adeguato al Codice del Terzo Settore o al D.lgs 112/2017
  • gli ultimi due bilanci consuntivi approvati (redatti secondo i modelli di cui al D.M. n° 39/2020)
  • perizia o situazione patrimoniale aggiornata che accerti la sussistenza del patrimonio minimo

La presentazione di tali documenti è fondamentale per permettere al Notaio di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quali:

  • svolgimento delle attività di interesse generale,
  • patrimonio minimo di 15 mila euro per le associazioni e 30 mila euro per le fondazioni,
  • divieto di distribuzione degli utili etc..

L’iscrizione al RUNTS consente di avere accesso ai regimi fiscali agevolati previsti per gli Enti del Terzo Settore a la possibilità di rendersi beneficiari del cinque per mille.

 

COSA SUCCEDE SE LE ONLUS NON VENGONO ISCRITTE AL RUNTS?

La mancata iscrizione delle Onlus nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 31 marzo 2026 comporterà la perdita della qualifica e l’obbligo di devoluzione del patrimonio maturato durante il periodo in cui l’ente è rimasto iscritto all’Anagrafe ad altro ente che abbia finalità analoghe (escluso invece il patrimonio originario) ai sensi dell’Art. 10, comma 1, lett. f) del D.lgs n° 460/1997.

Tali enti proseguiranno ad operare quali “enti disciplinati dal codice civile” soggetti al regime fiscale generale degli enti non commerciali o commerciali senza poter godere delle agevolazioni già riconosciute ad Onlus ed Enti del Terzo Settore.

Nel caso in cui la Onlus scelga di cessare la propria attività avrà l’obbligo di devolvere l’intero patrimonio ad altro ente che abbia finalità analoga.

Con riferimento alle Onlus dotate di autonomia patrimoniale perfetta (ex Dpr 361/2000) che non intendano iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si avrà la perdita dei benefici fiscali continuando ad operare secondo le regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e l’obbligo, per continuare ad operare, di eliminare dal proprio statuto qualsiasi riferimento alla normativa delle Onlus.

 

CONCLUSIONI:

L’iscrizione delle Onlus al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non rappresenta solo un adempimento formale ma condizione essenziale per continuare ad operare mantenendo il riconoscimento giuridico e l’accesso ai benefici previsti dalla legge; rivolgersi al notaio è fondamentale non solo per la corretta iscrizione dell’ente ma anche per trasformare un obbligo normativo in occasione di consolidamento e sviluppo.

NOVITA’ IN MATERIA DI DONAZIONE: RIFORMA DELL’AZIONE DI RESTITUZIONE

 

Scopri l’importante novità introdotta con la legge 182 del 2 dicembre 2025

Con la legge di bilancio 2025, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e servizi a favore di cittadini ed imprese, il legislatore riduce sensibilmente l’ambito della cosiddetta azione di restituzione al fine di semplificare e rendere più sicura la circolazione dei beni derivanti da donazione.

 

COS’E’ L’AZIONE DI RESTITUZIONE?

Prima dell’introduzione della riforma l’ordinamento prevedeva la possibilità per i legittimari (ossia coniuge, discendenti e ascendenti del defunto) di poter richiedere la restituzione di un bene donato in vita dal de cuius, libero da gravami, nel caso in cui la donazione avesse leso la loro quota legittima di eredità.

Ciò poteva avvenire non solo nei confronti del donatario (colui che aveva ricevuto il bene in donazione) ma anche nei confronti dei terzi acquirenti, ossia coloro che avessero acquistato quello stesso bene dal donatario.

L’obiettivo di tale istituto era principalmente quello di tutelare la quota di eredità che la legge riserva obbligatoriamente ad alcune categorie di eredi. Tale tutela ha generato però forti incertezze nei traffici immobiliari e ostacoli alla commerciabilità di tutti quegli immobili oggetto di donazione.

 

OGGETTO DELLA RIFORMA:

La legge 182 del 2 dicembre 2025 ha nei fatti abolito l’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti.

Ad oggi non è più possibile per i legittimari chiedere la restituzione del bene dai terzi acquirenti; per trovare soddisfazione alla loro pretesa infatti il legislatore prevede che questi ultimi attraverso l’azione di riduzione possano ottenere un diritto di credito, ossia pecuniario, nei confronti del solo donatario (o dei suoi eredi) al fine di compensare l’eventuale quota di legittima che sia stata lesa.

Nessun rischio di perdere il bene per l’acquirente del donatario che non avrà alcun obbligo nei confronti dei legittimari. Solo chi riceve in donazione dal donatario stesso, a certe condizioni, sarà tenuto a indennizzare in denaro il legittimario leso, senza in ogni caso perdere il bene.

La riduzione dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti ha l’obiettivo di garantire una circolazione più sicura dei beni oggetto di donazione.

Prima della riforma infatti poteva accadere che il terzo acquirente potesse ritrovarsi nella condizione di perdere l’immobile (anche dopo anni) nel caso in cui un legittimario avesse fatto valere l’azione di restituzione.

Tale incertezza ha generato nel tempo effetti negativi anche sulla circolazione dei beni immobili oggetto di donazione poiché anche Banche ed istituti di credito, stante il rischio di restituzione reale del bene, peraltro libero dai pesi e ipoteche imposti dall’acquirente, concedevano con difficoltà finanziamenti sui beni aventi provenienza donativa.

La riforma interviene anche sugli acquisti dell’erede o del legatario in presenza di lesioni della legittima riducendo i termini per l’azione di restituzione da dieci anni a tre per mantenerne l’opponibilità.

La legge prevede un regime transitorio per tutte le successioni aperte prima dell’entrata in vigore della riforma; in tali casi verranno applicate le vecchie norme laddove l’azione di riduzione sia già stata proposta, venga trascritta o venga notificata una opposizione stragiudiziale entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma, oltre tale periodo invece il nuovo regime diviene valido per qualsiasi ipotesi.

 

LA TUTELA DEI LEGITTIMARI VIENE COMUNQUE GARANTITA?

La riforma dell’azione di restituzione continua comunque a garantire i legittimari.

Questi ultimi infatti possono comunque ottenere la riduzione della donazione nel caso in cui risulti lesiva della quota di legittima; non potranno chiedere la restituzione del bene dal terzo acquirente ma otterranno un indennizzo pecuniario proporzionale alla lesione subita.

 

CONCLUSIONI:

L’abolizione dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti rappresenta una svolta importante nella circolazione dei beni di provenienza donativa. Per ottenere questo risultato l’impianto normativo della tutela dei legittimari non è stato cambiato. Ciò che è cambiato è il tipo di garanzia che assiste il legittimario leso, prima concentrata sul bene (mobile o immobile) oggetto di donazione, oggi sulla somma oggetto di “lesione”.

È POSSIBILE RINUNCIARE ALLA PROPRIETA’ DI IMMOBILI DI CUI NON SI HA INTERESSE?

 

Scopri le importanti novità introdotte dalla Sentenza n° 23093 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione e i limiti introdotti con la legge di bilancio 199 del 2025.

Capita spesso che nel corso della propria vita, magari in seguito alla morte di un familiare, un soggetto possa divenire proprietario di un immobile che per posizione geografica, dimensioni o caratteristiche di conformazione non abbia interesse a conservare.

In questi casi il proprietario non solo non trae alcuna utilità dal terreno o dal fabbricato ma si trova a doverne sostenere le relative spese, quali ad esempio: spese per il mantenimento, pagamento dell’imposta Imu, pagamento degli interventi necessari per la manutenzione straordinaria ecc.

Per molti decenni dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto circa l’ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, poiché non espressamente prevista dalla legge. 

IL DIBATTITO:

Secondo la tesi contraria la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare non è ammissibile perché:

  1. la rinuncia alla proprietà immobiliare comporterebbe l’inosservanza dei doveri di custodia e degli oneri tributari che incombono sul proprietario, determinando responsabilità civile e penale in capo al medesimo.
  2. laddove venisse ammessa si determinerebbe un aumento imprevisto dei costi che lo Stato deve sostenere; Infatti, nel caso in cui non siano presenti altri comproprietari, la rinuncia abdicativa comporterebbe l’acquisto dell’immobile rinunciato da parte dello Stato (dovendo lo stesso sostenerne tutti i relativi oneri).

Secondo la tesi favorevole, invece, la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è ammissibile perché:

  1. rientra tra i poteri che il proprietario dell’immobile ha diritto ad esercitare sullo stesso, anche nel caso in cui l’unico motivo che lo spinga a rinunciare alla proprietà sia la volontà di sottrarsi dal futuro pagamento degli oneri relativi al mantenimento del bene.
  2. deve essere considerata come un atto essenzialmente unilaterale la cui funzione è solo quella di dismettere il diritto, senza alcun interesse circa la destinazione del bene e l’eventuale acquisto da parte di un altro soggetto.

Tale dibattito trova soluzione solo con la recente sentenza n° 23093 dell’11 agosto 2025 con cui le Sezioni unite civili della Cassazione hanno dichiarato l’ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare evidenziandone come funzione tipica quella di dismettere il diritto; la rinuncia alla proprietà immobiliare è da considerarsi dunque come esercizio della facoltà di disporre della cosa (riconosciuta dall’Art. 832 del Codice civile).

IN COSA CONSISTE E QUALI EFFETTI PRODUCE LA RINUNCIA ABDICATIVA ALLA PROPRIETA’ IMMOBILIARE?

La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale e non recettizio che deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata; è dunque fondamentale rivolgersi al notaio per la stipula dell’atto.

Gli effetti della rinuncia abdicativa alla proprietà variano in base alla presenza o meno di altri comproprietari assieme al soggetto rinunciante:

  1. In caso di rinuncia alla proprietà dell’immobile da parte di uno dei comproprietari si produrrà quale effetto l’espansione proporzionale delle altre quote di comproprietà. Prima della sentenza delle Sezioni unite della Cassazione un argomento per opporsi alla rinuncia abdicativa era il rischio di pretese risarcitorie avanzate da parte degli altri comproprietari (a causa dell’aumento proporzionale degli oneri di mantenimento del bene). Con la pronuncia n° 23093 la Cassazione evidenzia come il comproprietario esercitando un proprio diritto (quello di rinunciare alla proprietà) per definizione non provoca danno ingiusto e di conseguenza non si avrà alcun danno risarcibile; inoltre, al comproprietario accresciuto, viene in egual modo riconosciuta la facoltà di rinunciare al diritto di comproprietà nel caso in cui la situazione che si sia realizzata non sia di suo gradimento.
  2. In caso invece di rinuncia alla proprietà dell’immobile da parte dell’unico proprietario si avrà acquisto a titolo originario dello stesso da parte dello Stato. L’acquisto dell’immobile da parte dello Stato non comporta l’estinzione di ipoteche o diritti reali di godimento che siano stati istituiti dal proprietario prima dell’atto di rinuncia; se il proprietario è gravato da debiti l’atto di rinuncia non ne comporta l’estinzione.

Le Sezioni unite sottolineano inoltre come, dal punto di vista della responsabilità, in caso di eventuali danni anteriori all’atto di rinuncia risponde chi ha rinunciato.

NUOVI LIMITI ALLA RINUNCIA ABDICATIVA ALLA PROPRIETA’:

L’entrata in vigore della legge di bilancio n° 199 del 30 dicembre 2025 ha introdotto un importante limite alla rinuncia abdicativa prevedendo l’obbligo da parte del rinunciante di allegare all’atto di rinuncia la documentazione attestante la conformità urbanistica, ambientale e sismica dell’immobile. Obiettivo della norma è quello di garantire l’acquisto da parte dello Stato solamente di immobili che siano regolari limitando così le esternalità negative conseguenti all’acquisizione di immobili che presentino delle irregolarità (di conseguenza tale disciplina si applica solo nei casi in cui l’atto di rinuncia determina l’acquisto della proprietà dei beni vacanti a favore dello Stato).

L’atto di rinuncia alla proprietà risulterà essere nullo qualora non sia correlato dalla documentazione tecnica quale:

  • conformità urbanistica che attesti l’assenza di abusi insanabili o gravi difformità;
  • conformità catastale che attesti la perfetta corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e i dati depositati in catasto;
  • conformità ambientale e sismica che attesti che il bene non sia fonte di rischi ambientali o strutturali per i quali si renderebbero necessari interventi da parte dello Stato.

IN CONCLUSIONE:

La norma citata, pur chiara nel suo intento, risulta tuttavia incerta nei confini anche perché le allegazioni richieste non trovano corrispondenza in altre ipotesi di legge o anche solo nella prassi. Al momento pertanto, in attesa di ulteriori sviluppi normativi e/o giurisprudenziali, dal 1° gennaio 2026 la rinuncia alla proprietà (e non quella alla comproprietà) risulta essere particolarmente difficoltosa.

 

ACQUISTARE CASA DAL COSTRUTTORE: UN’OPPORTUNITA’ MA CON LE GIUSTE CAUTELE

 

Scopri perché è importante rivolgersi al notaio quando si vuole acquistare un immobile direttamente dal costruttore.

Comprare casa direttamente dal costruttore rappresenta una scelta che può offrire vantaggi concreti come: casa nuova, possibilità di personalizzazione dall’origine, seguire la costruzione etc. Tuttavia, dietro le potenzialità si nascondono anche rischi che è importante conoscere e valutare attentamente con l’aiuto di un professionista.

QUALI SONO I RISCHI QUANDO SI ACQUISTA UN IMMOBILE DIRETTAMENTE DAL COSTRUTTORE?

Quando l’acquirente acquista un immobile non ancora totalmente edificato incorre in alcuni rischi, tra cui:

  • Le asimmetrie informative: il costruttore avrà infatti maggiore esperienza nelle negoziazioni rispetto all’acquirente, il quale potrebbe non avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per valutare adeguatamente tutti gli aspetti rilevanti della compravendita.
  • La possibile crisi dell’impresa costruttrice: nel caso in cui lo stato di crisi dell’impresa dovesse verificarsi prima del completamento o trasferimento della proprietà dell’immobile solamente i soggetti dotati di strumenti reali ed efficaci sull’immobile vedranno tutelate le proprie ragioni.
  • La presenza di difetti di costruzione o la rovina dell’immobile: nel caso in cui l’immobile presenti difetti risulta spesso difficile per l’acquirente ottenere idonei risarcimenti. Nella maggior parte dei casi, infatti, tali vizi si manifestano a distanza di anni rispetto alla consegna dell’immobile; nel frattempo è possibile che l’impresa costruttrice si renda irreperibile o si trovi in una situazione di forte de-patrimonializzazione.

PERCHE’ RIVOLGERSI AL NOTAIO QUANDO SI ACQUISTA DAL COSTRUTTORE PERMETTE DI EVITARE TALI RISCHI?

  • REDAZIONE DEL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

Nel caso in cui si voglia acquistare un immobile direttamente dal costruttore la legge prevede l’obbligo di redigere un contratto preliminare di compravendita con il quale l’impresa costruttrice si obbliga a vendere l’immobile all’acquirente, e l’acquirente si obbliga a sua volta ad acquistare lo stesso con le modalità e nei termini definiti.

Il contratto preliminare avente per oggetto la compravendita di un immobile da costruire deve essere necessariamente stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

Attraverso la redazione del contratto preliminare di compravendita il promissario acquirente evita di incorrere nelle cosiddette asimmetrie informative: grazie al supporto del notaio, il quale fin dal momento del preliminare garantisce che siano effettuate tutte le verifiche riguardanti l’inesistenza di ipoteche o altri vincoli sull’immobile da costruire, avrà infatti la certezza dell’assenza di impedimenti alla compravendita.

  • ATTESTAZIONE DELLA CORRETTEZZA DELLA FIDEIUSSIONE

La legge prevede inoltre l’obbligo per il costruttore di consegnare all’acquirente, al momento della stipula del contratto preliminare, una fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa di assicurazione. Il D.lgs. 14/2019 impone al notaio l’obbligo di verificare ed attestare la correttezza della fideiussione.

La fideiussione viene rilasciata dalla banca o dall’impresa di assicurazione a garanzia di tutte quelle somme versate, a qualsiasi titolo, dal promissario acquirente al costruttore fino alla stipula del contratto definitivo. La fideiussione garantisce al promissario acquirente che, al ricorrere di particolari circostanze, nel caso in cui il costruttore si rendesse inadempiente, gli verranno restituite dalla banca o dall’impresa di assicurazione che ha rilasciato fideiussione, tutte le somme già versate.

La fideiussione deve essere redatta seguendo il modello standard (definito dal decreto n. 125 del 6 giugno 2022) e deve contenere la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Attraverso la fideiussione, nel caso di inadempimento del costruttore, l’acquirente potrà rivolgersi direttamente alla banca o all’Agenzia di assicurazione per ottenere la restituzione delle somme versate non incorrendo nel rischio di subire una perdita economica.

  • POLIZZA ASSICURATIVA DECENNALE

Infine, per tutelare l’acquirente di immobile da costruire, la legge impone l’obbligo a capo del costruttore di consegnare, al momento del rogito, una polizza assicurativa postuma di durata decennale (D. Lgs. 14/2019). Il notaio accerta la sussistenza della polizza assicurativa postuma mediante l’indicazione degli estremi della stessa nel contratto di compravendita.

La polizza assicurativa postuma ha durata decennale dall’ultimazione dei lavori e copre danni materiali e diretti all’immobile, inclusi quelli derivanti da rovina totale o parziale dell’immobile, gravi difetti costruttivi e danni a terzi per i quali il costruttore sia responsabile.

In caso di mancato adempimento dell’obbligo per il costruttore di consegnare la polizza decennale postuma, l’acquirente può recedere dal contratto preliminare ed escutere la fideiussione diretta a garantire la restituzione delle somme e dei corrispettivi già riscossi. La mancata stipula della polizza rappresenta inoltre un vizio genetico dell’atto traslativo (se preceduto dal preliminare), azionabile dall’acquirente.

IN CONCLUSIONE:

In definitiva, acquistare casa direttamente dal costruttore può rivelarsi un’ottima opportunità per chi desidera un immobile nuovo, personalizzabile e conforme agli standard più recenti di efficienza e sicurezza. Tuttavia, come in ogni operazione importante, è fondamentale non lasciarsi guidare solo dall’entusiasmo: con il supporto del notaio l’acquisto potrà trasformarsi non solo in una scelta vantaggiosa, ma anche in un passo solido e protetto verso la casa dei propri sogni.

IL TESTAMENTO SEGRETO: LA FORMA MENO CONOSCIUTA DI PIANIFICAZIONE EREDITARIA

 

Scopri cos’è il testamento segreto e quali vantaggi offre

Quando si parla di testamento molti immaginano un foglio scritto a mano oppure un atto redatto direttamente davanti al notaio. In realtà, accanto a queste forme più conosciute, il nostro ordinamento prevede anche un’alternativa meno diffusa ma molto interessante: il testamento segreto.

 

COS’E’ IL TESTAMENTO SEGRETO?

Il testamento segreto, regolato dagli articoli 604 e seguenti del codice civile, costituisce, accanto al testamento olografo, a quello pubblico e a quello internazionale, una delle tipologie testamentarie riconosciute dall’ordinamento italiano.

La sua caratteristica principale è quella di unire la riservatezza del contenuto alla sicurezza delle formalità notarili. Nessuno, nemmeno il notaio o i testimoni, conosce le volontà espresse dal testatore: il documento rimane chiuso e custodito fino al momento della morte.

 

PERCHE’ È NECESSARIO RIVOLGERSI AL NOTAIO DOPO AVER SCRITTO UN TESTAMENTO SEGRETO?

Una volta scritto il testamento segreto (di proprio pugno, con mezzi meccanici o da un terzo) è necessario rivolgersi al notaio per la stipula del cosiddetto verbale di ricevimento, solo dopo tale procedura formale il testamento assumerà validità.

La consegna del testamento al notaio deve avvenire alla presenza di due testimoni; in tale occasione, qualora il documento non risulti già sigillato, il notaio provvede ad apporre un sigillo in ceralacca in modo tale da impedirne l’apertura. (Art. 605 c.c.)

Al momento della consegna del testamento segreto il notaio procederà a scrivere il verbale di ricevimento nel quale saranno indicati il momento della consegna del testamento, la dichiarazione del testatore, il numero dei sigilli e la presenza dei testimoni a tutte le formalità. Il verbale di ricevimento deve essere sottoscritto dal testatore stesso, dai testimoni e dal notaio.

Il testamento segreto verrà conservato dal notaio e sarà aperto solo dopo la morte del disponente. In quel momento, alla presenza degli eredi, il notaio procederà alla pubblicazione del testamento redigendo verbale che descrive lo stato del documento e ne riproduce integralmente il contenuto.

 

QUALI SONO I VANTAGGI DEL TESTAMENTO SEGRETO?

Il testatore, nel momento in cui decide di mettere per iscritto le sue volontà può avere interesse che le stesse rimangano “segrete” fino al momento del suo decesso; tra le varie forme testamentarie riconosciute dall’ordinamento, il testamento segreto è quello che garantisce l’assoluta segretezza delle disposizioni del testatore. Nemmeno il notaio e i testimoni che sottoscrivono il documento avranno infatti accesso al contenuto dello stesso.

Il testamento segreto permette al testatore, pur mantenendo il segreto circa il contenuto delle proprie disposizioni, di avere tutte le garanzie fornite dall’atto notarile; essendo consegnato, sigillato e conservato dal notaio, infatti, sarà garantita la certezza della data e la corretta conservazione del documento evitando così di incorrere nel rischio di distruzione o smarrimento dello stesso.

Altro vantaggio del testamento segreto è la possibilità, a differenza del testamento olografo, di poter essere scritto tanto dal testatore quanto da un soggetto terzo ed anche attraverso mezzi meccanici. La legge specifica che, nel caso in cui il testamento sia redatto dallo stesso testatore sarà sufficiente apporre la firma solo alla fine delle disposizioni testamentarie; nel caso in cui invece il documento sia scritto attraverso mezzi meccanici o da un soggetto terzo, la firma del testatore dovrà essere presente su ogni facciata del documento.

Come le altre forme testamentarie, anche il testamento segreto può essere revocato dal testatore fino al momento della sua morte. In particolare, il testamento segreto può essere ritirato in qualunque momento dal notaio presso cui è stato depositato (art. 608 c.c.); in tal caso, il notaio redige un verbale di restituzione che deve essere firmato dal testatore, dallo stesso notaio e da due testimoni.

IN CONCLUSIONE:

Il testamento segreto rappresenta una soluzione equilibrata per chi desidera mantenere riservate le proprie ultime volontà, pur affidandosi alla sicurezza dell’ufficialità notarile. In questo delicato strumento si riflette l’importanza del notaio come garante della legalità e della certezza nelle successioni.

 

DEPOSITO DEL PREZZO PRESSO IL NOTAIO: GARANZIE E VANTAGGI PER LE PARTI

 

Scopri cos’è il deposito del prezzo presso il notaio e come protegge entrambe le parti nella compravendita.

Quando si acquista un immobile, il passaggio della proprietà avviene al momento del rogito, tuttavia per quanto riguarda invece la possibilità di far valere i propri diritti nei confronti di terzi occorre attendere la trascrizione dell’atto nei Registri Immobiliari.

Pertanto, nel lasso temporale che intercorre tra il momento del rogito e quello della trascrizione dell’atto di vendita, il venditore potrebbe vendere ad altri lo stesso immobile o costituire sullo stesso dei gravami.

 

COS’E’ E COME FUNZIONA IL DEPOSITO DEL PREZZO?

Per prevenire tale rischio, la Legge n° 124 del 2017 (legge sulla concorrenza, art. 1 comma 63), introduce la facoltà per le parti di poter richiedere al notaio rogante il deposito del prezzo fino al momento dell’avvenuta trascrizione del contratto di compravendita.

Il deposito del prezzo è una tutela facoltativa, è infatti la parte (solitamente l’acquirente), che potrà in sede di rogito decidere se avvalersene o meno.

Il corrispettivo della compravendita immobiliare verrà dunque versato dall’acquirente su un conto dedicato intestato al notaio rogante, il quale tratterrà la somma fino al momento in cui si siano realizzate determinate condizioni.

Il conto deposito è un “conto di passaggio”, improduttivo di interessi, che resta separato dal patrimonio del notaio e sul quale il notaio stesso non può effettuare operazioni differenti da quelle previste dalla legge, tali somme non potranno inoltre essere oggetto di pignoramento.

 

IN QUALI CASI È CONSIGLIABILE AVVALERSI DEL DEPOSITO DEL PREZZO?

Il deposito del prezzo, oltre a proteggere dal rischio di gravami o trascrizioni che possono sorgere tra la stipula e il momento della trascrizione dell’atto, può essere utile per regolamentare con una forma di garanzia numerosi casi.

Tra questi possiamo fare qualche esempio:

  • Quando si sia in presenza di un pignoramento o un’ipoteca sull’immobile. In tal caso il deposito del prezzo permette di trattenere la somma pattuita fino al momento dell’avvenuta cancellazione di tali vincoli.
  • Quando la casa non sia agibile. In tal caso il prezzo verrà versato al venditore solo dopo che sia stata presentata la segnalazione certificata di agibilità.
  • Quando l’immobile non sia libero da persone o cose. In tal caso il prezzo resterà depositato presso il notaio e sarà trasferito al venditore solo dopo la consegna dell’immobile libero.
  • Quando il venditore non abbia ancora saldato tutte le spese condominiali a suo carico. In questo caso il notaio potrebbe anche essere incaricato di procedere ai pagamenti richiesti dall’amministratore di condominio con una parte del prezzo depositato. (In tal modo si garantisce l’acquirente che altrimenti potrebbe essere chiamato a rispondere di tali spese ex art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile).

 

QUALI GARANZIE PRODUCE IL DEPOSITO DEL PREZZO?

Attraverso il deposito del prezzo si tutelano gli interessi tanto dell’acquirente quanto quelli del venditore.

Per l’acquirente, il deposito del prezzo offre la certezza che l’importo versato sarà trasferito al venditore solo quando l’atto di compravendita sarà trascritto nei Registri Immobiliari, previa verifica della libertà da gravami, evitando così il rischio di eventuali gravami o ipoteche che potrebbero insorgere tra la firma e la trascrizione dell’atto.

Anche il venditore beneficia di questa tutela: al momento dell’atto il notaio ha già la somma depositata sul suo conto. Curerà lui stesso il versamento della somma al venditore, garantendo l’assenza di rischi in ordine all’effettivo incasso della stessa. Questo aspetto è molto importante ad esempio quando il venditore è un soggetto straniero senza conti correnti in Italia.

 

IN CONCLUSIONE:

Il deposito del prezzo presso il notaio rappresenta uno strumento importante per garantire sicurezza e trasparenza nelle compravendite immobiliari, grazie a questa procedura sia l’acquirente che il venditore possono contare su una tutela concreta che riduce il rischio di contestazioni successive alla firma dell’atto.

In un mercato complesso come quello immobiliare, affidarsi a questa forma di garanzia contribuisce a rendere l’intera operazione più serena e trasparente.