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IL TESTAMENTO SEGRETO: LA FORMA MENO CONOSCIUTA DI PIANIFICAZIONE EREDITARIA

 

Scopri cos’è il testamento segreto e quali vantaggi offre

Quando si parla di testamento molti immaginano un foglio scritto a mano oppure un atto redatto direttamente davanti al notaio. In realtà, accanto a queste forme più conosciute, il nostro ordinamento prevede anche un’alternativa meno diffusa ma molto interessante: il testamento segreto.

 

COS’E’ IL TESTAMENTO SEGRETO?

Il testamento segreto, regolato dagli articoli 604 e seguenti del codice civile, costituisce, accanto al testamento olografo, a quello pubblico e a quello internazionale, una delle tipologie testamentarie riconosciute dall’ordinamento italiano.

La sua caratteristica principale è quella di unire la riservatezza del contenuto alla sicurezza delle formalità notarili. Nessuno, nemmeno il notaio o i testimoni, conosce le volontà espresse dal testatore: il documento rimane chiuso e custodito fino al momento della morte.

 

PERCHE’ È NECESSARIO RIVOLGERSI AL NOTAIO DOPO AVER SCRITTO UN TESTAMENTO SEGRETO?

Una volta scritto il testamento segreto (di proprio pugno, con mezzi meccanici o da un terzo) è necessario rivolgersi al notaio per la stipula del cosiddetto verbale di ricevimento, solo dopo tale procedura formale il testamento assumerà validità.

La consegna del testamento al notaio deve avvenire alla presenza di due testimoni; in tale occasione, qualora il documento non risulti già sigillato, il notaio provvede ad apporre un sigillo in ceralacca in modo tale da impedirne l’apertura. (Art. 605 c.c.)

Al momento della consegna del testamento segreto il notaio procederà a scrivere il verbale di ricevimento nel quale saranno indicati il momento della consegna del testamento, la dichiarazione del testatore, il numero dei sigilli e la presenza dei testimoni a tutte le formalità. Il verbale di ricevimento deve essere sottoscritto dal testatore stesso, dai testimoni e dal notaio.

Il testamento segreto verrà conservato dal notaio e sarà aperto solo dopo la morte del disponente. In quel momento, alla presenza degli eredi, il notaio procederà alla pubblicazione del testamento redigendo verbale che descrive lo stato del documento e ne riproduce integralmente il contenuto.

 

QUALI SONO I VANTAGGI DEL TESTAMENTO SEGRETO?

Il testatore, nel momento in cui decide di mettere per iscritto le sue volontà può avere interesse che le stesse rimangano “segrete” fino al momento del suo decesso; tra le varie forme testamentarie riconosciute dall’ordinamento, il testamento segreto è quello che garantisce l’assoluta segretezza delle disposizioni del testatore. Nemmeno il notaio e i testimoni che sottoscrivono il documento avranno infatti accesso al contenuto dello stesso.

Il testamento segreto permette al testatore, pur mantenendo il segreto circa il contenuto delle proprie disposizioni, di avere tutte le garanzie fornite dall’atto notarile; essendo consegnato, sigillato e conservato dal notaio, infatti, sarà garantita la certezza della data e la corretta conservazione del documento evitando così di incorrere nel rischio di distruzione o smarrimento dello stesso.

Altro vantaggio del testamento segreto è la possibilità, a differenza del testamento olografo, di poter essere scritto tanto dal testatore quanto da un soggetto terzo ed anche attraverso mezzi meccanici. La legge specifica che, nel caso in cui il testamento sia redatto dallo stesso testatore sarà sufficiente apporre la firma solo alla fine delle disposizioni testamentarie; nel caso in cui invece il documento sia scritto attraverso mezzi meccanici o da un soggetto terzo, la firma del testatore dovrà essere presente su ogni facciata del documento.

Come le altre forme testamentarie, anche il testamento segreto può essere revocato dal testatore fino al momento della sua morte. In particolare, il testamento segreto può essere ritirato in qualunque momento dal notaio presso cui è stato depositato (art. 608 c.c.); in tal caso, il notaio redige un verbale di restituzione che deve essere firmato dal testatore, dallo stesso notaio e da due testimoni.

IN CONCLUSIONE:

Il testamento segreto rappresenta una soluzione equilibrata per chi desidera mantenere riservate le proprie ultime volontà, pur affidandosi alla sicurezza dell’ufficialità notarile. In questo delicato strumento si riflette l’importanza del notaio come garante della legalità e della certezza nelle successioni.

 

DEPOSITO DEL PREZZO PRESSO IL NOTAIO: GARANZIE E VANTAGGI PER LE PARTI

 

Scopri cos’è il deposito del prezzo presso il notaio e come protegge entrambe le parti nella compravendita.

Quando si acquista un immobile, il passaggio della proprietà avviene al momento del rogito, tuttavia per quanto riguarda invece la possibilità di far valere i propri diritti nei confronti di terzi occorre attendere la trascrizione dell’atto nei Registri Immobiliari.

Pertanto, nel lasso temporale che intercorre tra il momento del rogito e quello della trascrizione dell’atto di vendita, il venditore potrebbe vendere ad altri lo stesso immobile o costituire sullo stesso dei gravami.

 

COS’E’ E COME FUNZIONA IL DEPOSITO DEL PREZZO?

Per prevenire tale rischio, la Legge n° 124 del 2017 (legge sulla concorrenza, art. 1 comma 63), introduce la facoltà per le parti di poter richiedere al notaio rogante il deposito del prezzo fino al momento dell’avvenuta trascrizione del contratto di compravendita.

Il deposito del prezzo è una tutela facoltativa, è infatti la parte (solitamente l’acquirente), che potrà in sede di rogito decidere se avvalersene o meno.

Il corrispettivo della compravendita immobiliare verrà dunque versato dall’acquirente su un conto dedicato intestato al notaio rogante, il quale tratterrà la somma fino al momento in cui si siano realizzate determinate condizioni.

Il conto deposito è un “conto di passaggio”, improduttivo di interessi, che resta separato dal patrimonio del notaio e sul quale il notaio stesso non può effettuare operazioni differenti da quelle previste dalla legge, tali somme non potranno inoltre essere oggetto di pignoramento.

 

IN QUALI CASI È CONSIGLIABILE AVVALERSI DEL DEPOSITO DEL PREZZO?

Il deposito del prezzo, oltre a proteggere dal rischio di gravami o trascrizioni che possono sorgere tra la stipula e il momento della trascrizione dell’atto, può essere utile per regolamentare con una forma di garanzia numerosi casi.

Tra questi possiamo fare qualche esempio:

  • Quando si sia in presenza di un pignoramento o un’ipoteca sull’immobile. In tal caso il deposito del prezzo permette di trattenere la somma pattuita fino al momento dell’avvenuta cancellazione di tali vincoli.
  • Quando la casa non sia agibile. In tal caso il prezzo verrà versato al venditore solo dopo che sia stata presentata la segnalazione certificata di agibilità.
  • Quando l’immobile non sia libero da persone o cose. In tal caso il prezzo resterà depositato presso il notaio e sarà trasferito al venditore solo dopo la consegna dell’immobile libero.
  • Quando il venditore non abbia ancora saldato tutte le spese condominiali a suo carico. In questo caso il notaio potrebbe anche essere incaricato di procedere ai pagamenti richiesti dall’amministratore di condominio con una parte del prezzo depositato. (In tal modo si garantisce l’acquirente che altrimenti potrebbe essere chiamato a rispondere di tali spese ex art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile).

 

QUALI GARANZIE PRODUCE IL DEPOSITO DEL PREZZO?

Attraverso il deposito del prezzo si tutelano gli interessi tanto dell’acquirente quanto quelli del venditore.

Per l’acquirente, il deposito del prezzo offre la certezza che l’importo versato sarà trasferito al venditore solo quando l’atto di compravendita sarà trascritto nei Registri Immobiliari, previa verifica della libertà da gravami, evitando così il rischio di eventuali gravami o ipoteche che potrebbero insorgere tra la firma e la trascrizione dell’atto.

Anche il venditore beneficia di questa tutela: al momento dell’atto il notaio ha già la somma depositata sul suo conto. Curerà lui stesso il versamento della somma al venditore, garantendo l’assenza di rischi in ordine all’effettivo incasso della stessa. Questo aspetto è molto importante ad esempio quando il venditore è un soggetto straniero senza conti correnti in Italia.

 

IN CONCLUSIONE:

Il deposito del prezzo presso il notaio rappresenta uno strumento importante per garantire sicurezza e trasparenza nelle compravendite immobiliari, grazie a questa procedura sia l’acquirente che il venditore possono contare su una tutela concreta che riduce il rischio di contestazioni successive alla firma dell’atto.

In un mercato complesso come quello immobiliare, affidarsi a questa forma di garanzia contribuisce a rendere l’intera operazione più serena e trasparente.

INNOVAZIONE E DIRITTO: IL RUOLO STRATEGICO DEL NOTAIO NELLE STARTUP INNOVATIVE

Scopri cos’è una start-up innovativa e perché il ruolo del notaio è fondamentale per la costituzione, la governance e la crescita legale dell’impresa.

La start-up innovativa rappresenta una grande opportunità per chi ha un’idea tecnologica e vuole trasformarla in impresa. Essere “innovativi” però non basta, serve un progetto solido, una forma societaria corretta e una gestione consapevole dei requisiti; ecco perché è fondamentale affidarsi ad un professionista esperto per partire con il piede giusto.

COS’E’ UNA START-UP INNOVATIVA?

La start-up innovativa è una società di capitali, anche in forma cooperativa, che ha come obiettivo lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (D.L. 179/2012)

PERCHE’ RIVOLGERSI AL NOTAIO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA STARTUP INNOVATIVA?

Per le start-up innovative il notaio rappresenta il custode della conformità normativa e il garante della validità formale e sostanziale degli atti.

Anzitutto è essenziale rivolgersi al notaio quando si vuole costituire una nuova start-up in quanto per tale operazione è richiesto l’atto pubblico.

Rivolgendosi al notaio si avrà la possibilità di personalizzare lo statuto della società, oltre i limiti del modello standard, e avere la giusta assistenza nella redazione di clausole particolari (ad esempio: clausola di prelazione, drag-along, tag-along, ecc..) spesso molto utili in società dove convivono figure diverse con compiti e prerogative diverse (amministratori, programmatori, ingegneri e finanziatori).

Il ruolo del notaio non è limitato alla sola costituzione della startup innovativa, anche nelle fasi successive di crescita e sviluppo è infatti fondamentale il suo supporto, per assicurare una corretta gestione della società.

NELLE FASI SUCCESSIVE ALLA COSTITUZIONE DELLA STARTUP INNOVATIVA IL NOTAIO SI OCCUPA DI:

A) garantire che la società rispetti i requisiti previsti dall’art.25 del D.L. 179/2012, necessari per poter essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Tali requisiti sono:

  • essere costituita da meno di 5 anni
  • avere un fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro
  • non essere quotata in un mercato regolamentato
  • avere residenza in Italia o in altro paese UE, ma con sede produttiva o filiale in Italia
  • non distribuire o non aver distribuito utili
  • avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
  • non essere il risultato di una fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda
  • non svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza.

La società deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

  • deve sostenere spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione
  • deve impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/3)
  • deve essere titolare, depositario o licenziatario di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

B) dare supporto nella governance e nella gestione di operazioni straordinarie della società.

L’intervento del notaio è infatti determinante in operazioni straordinarie come cessione di quote, trasformazioni societarie ed aumenti di capitale (con conferimenti in denaro o in natura) anche con ricorso allo strumento del crowdfunding.

In queste operazioni il notaio garantisce la corretta rappresentazione degli interessi delle parti, assicurando la legalità dell’operazione e la certezza dell’atto.

QUALI VANTAGGI COMPORTA COSTITUIRE UNA START-UP INNOVATIVA?

L’iscrizione della società nel Registro delle Imprese quale start-up innovativa comporta delle agevolazioni concrete pensate per favorire la crescita della società stessa.

Dal punto di vista fiscale le start-up innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e diritti camerali dovuti per gli adempimenti relativi all’iscrizione nel Registro delle Imprese ed hanno accesso agevolato al credito grazie al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.

Alle start-up innovative viene riconosciuta inoltre una priorità o un punteggio aggiuntivo in molti bandi pubblici, sia nazionali che regionali.

Infine, per un periodo di cinque anni dal momento della loro costituzione, le start-up innovative non sono soggette alle procedure concorsuali, salvo quelle previste dalla Legge n° 3/2012 (ossia le procedure di sovraindebitamento).

Gli investimenti, specialmente a titolo di capitale di rischio in startup innovative, consentono di fruire di benefici fiscali di particolare rilevanza.

IN CONCLUSIONE:

Costituire una nuova start-up innovativa può rappresentare una grande opportunità per chi vuole trasformare in impresa un’idea tecnologica; rivolgersi al notaio è fondamentale per garantire alla società una partenza solida, sicura, conforme alla normativa e soprattutto organizzata in vista del suo sviluppo e della sua crescita.

COPPIA SENZA FIGLI: È NECESSARIO FARE TESTAMENTO?

Scopri perché è importante redigere testamento anche se non si hanno figli

Accade che due persone, sposate o unite civilmente, scelgano di non avere figli o si trovino, per circostanze di vita, senza eredi diretti. Le regole della successione legittima potrebbero non rispecchiare del tutto le volontà personali o, addirittura, mettere in difficoltà il coniuge superstite, i genitori, i fratelli e le sorelle.

COSA DICONO LE REGOLE DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA?

IPOTESI 1:

  • il de cuius non ha fratelli, sorelle o nipoti
  • il de cuius non ha genitori o altri ascendenti in vita

al coniuge superstite sarà devoluta l’intera eredità (Art. 583 c.c.).

È bene considerare che i nipoti ex fratello o ex sorella subentrano per rappresentazione al proprio genitore premorto o che abbia rinunciato all’eredità (Art. 581 c.c).

IPOTESI 2:

  • il de cuius ha genitori o ascendenti
  • il de cuius ha fratelli e/o sorelle, ovvero nipoti (figli di fratelli premorti o rinuncianti)
  • il de cuius ha sia ascendenti che fratelli e/o sorelle

In questi casi la quota devoluta al coniuge superstite sarà pari ai 2/3 del patrimonio, la porzione residua sarà devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle (Art. 582 c.c.)

Al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, viene riconosciuto il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare ed il diritto di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (Art. 540 c.c.).

COSA CAMBIA NEL CASO IN CUI SIA REDATTO TESTAMENTO?

In primis è necessario precisare che la legge riserva una quota del patrimonio ereditario (quota di legittima) ai così detti “legittimari”; ossia ai figli, al coniuge, ed in assenza dei figli agli ascendenti in vita.

La quota di legittima del coniuge è pari alla metà del patrimonio, mentre quella degli ascendenti è pari ad 1/4 del patrimonio.

Al coniuge è sempre inoltre garantito il diritto di abitazione ed uso del mobilio sulla casa adibita a residenza familiare ex art. 540.

La restante porzione di patrimonio, eccedente le quote di legittima, viene definita come quota disponibile, pertanto il de cuius ha la facoltà di destinarla a chi preferisce.

Ben diversa è la posizione dei fratelli, delle sorelle e dei nipoti del de cuius i quali, non essendo riconosciuti dalla legge quali legittimari non hanno diritto ad una quota di legittima. Pertanto il testatore avrà la facoltà di estrometterli dalla propria eredità laddove lo desideri, oppure di destinare loro una parte o l’intera quota disponibile.

QUINDI OCCORRE FARE TESTAMENTO?

È consigliabile redigere testamento poiché la successione legittima distribuisce l’eredità per quote e non per singoli beni, e, inoltre, distribuisce le quote a soggetti che hanno rapporti di affinità e non di parentela, affinità che viene meno con la morte del de cuius.

Al contrario, il de cuius potrebbe invece avere interesse a destinare determinati beni a persone precise e il testamento rappresenta dunque lo strumento che permette di realizzare una suddivisione del patrimonio conforme ai propri desideri.

Per esempio potrebbe voler destinare i beni facenti parte della porzione di patrimonio “costruita” con il coniuge, al coniuge stesso; ed invece destinare quella parte del patrimonio che proviene dalla propria famiglia di origine ai fratelli, ai nipoti etc.

Allo stesso modo, potrebbe voler destinare al coniuge superstite i risparmi e i conti correnti, così da garantirgli una vecchiaia serena.

È poi frequente che i coniugi abbiano delle “intenzioni condivise”: magari delle preferenze verso un nipote, per un ente (etc..). In questo caso è importante parlare liberamente con il Notaio perché solo con un testamento attentamente confezionato è possibile realizzare il proprio programma.

CASA AI FIGLI: DONAZIONE O TESTAMENTO?

Successione o donazione, scopri cosa conviene di più.

Quando si tratta di pianificare il futuro della propria famiglia, una delle decisioni più delicate riguarda la trasmissione dei beni ai figli. In particolare, molti si chiedono se sia più opportuno donare la casa in vita o attendere e lasciarla in eredità, anche tramite un testamento.

LA DONAZIONE: COSA C’E’ DA SAPERE

La donazione produce i suoi effetti dal momento della firma dell’atto; il donante (colui che dona) si “spoglia” di un determinato bene di cui il donatario (colui che riceve) diventa immediatamente proprietario.

Una conseguenza immediata di questo aspetto è che, da un punto di vista fiscale, gli effetti sono immediati. Ad esempio, se è stata donata la proprietà della casa, il donante smetterà di pagare l’IMU, che pagherà il donatario usufruendo di eventuali benefici se abitazione principale.

Salvo specifici casi la donazione una volta fatta non è revocabile.

La donazione deve essere necessariamente redatta nella forma dell’atto pubblico, alla presenza di due testimoni, pertanto l’intervento del notaio risulta indispensabile.

In ogni caso dobbiamo considerare, sotto molti aspetti, la donazione come se fosse un “acconto” della successione e ciò garantisce una pianificazione chiara ed anticipata del futuro della propria famiglia permettendo di realizzare in modo trasparente il passaggio generazionale

IL TESTAMENTO: COSA C’E’ DA SAPERE

Il testamento offre una grande flessibilità poiché può essere modificato, aggiornato o addirittura revocato in qualsiasi momento, fino al giorno della morte del testatore; questo permette di adattare le disposizioni testamentarie alle eventuali variazioni della situazione personale, familiare o patrimoniale del testatore e dei suoi potenziali eredi.

Attraverso il testamento, il testatore conserva dunque il pieno controllo del proprio patrimonio potendo continuare a gestire, vendere o modificare la destinazione dei propri beni, in piena libertà.

MEGLIO DONARE LA CASA AI FIGLI O ASPETTARE IL TESTAMENTO?

Molti genitori si pongono questa domanda quando iniziano a riflettere su come organizzare il proprio patrimonio per il futuro. La risposta, però, non è uguale per tutti: ogni situazione familiare e patrimoniale è unica, e per questo è fondamentale rivolgersi al notaio.

Infatti, decidere se procedere con una donazione in vita oppure attendere e regolare tutto attraverso il testamento dipende da diversi aspetti. Tra i principali, è importante considerare:

  • l’urgenza con cui si desidera intervenire
  • il livello di controllo e flessibilità che si vuole mantenere nel tempo sui beni
  • la struttura del patrimonio e i rapporti familiari
  • la possibilità di contestazioni future
  • la volontà di gestire o meno tutto in anticipo

QUANDO SCEGLIERE LA DONAZIONE?

La donazione può essere una soluzione particolarmente indicata quando si desidera fornire un aiuto concreto e immediato ai figli; trattandosi infatti di un atto che produce effetti fin dal momento della sottoscrizione consente di trasferire il bene (o del denaro) in modo diretto ed efficace, senza dover attendere eventi futuri (come accade invece nel caso del testamento).

Spesso la donazione è una soluzione particolarmente indicata nei casi in cui ci sia grande chiarezza e scarsa conflittualità all’interno delle famiglie (beni di fatto già destinati, famiglie poco numerose, patrimonio liquido di una certa rilevanza etc.)

QUANDO È PREFERIBILE IL TESTAMENTO?

Il testamento rappresenta lo strumento giuridico più idoneo nel caso in cui il genitore desidera conservare il pieno controllo sui beni fino al momento della propria scomparsa; quest’ultimo potrà infatti gestire il proprio patrimonio in piena libertà, potendo affrontare in piena autonomia economica tutti gli eventuali imprevisti della vecchiaia.

Redigere un testamento chiaro e dettagliato si rivela particolarmente utile in presenza di più eredi o di situazioni familiari complesse o magari conflittuali.

Un buon testamento, ad esempio, può evitare o contenere il rischio di una lite futura tra coeredi per la divisione ereditaria. Non va tuttavia dimenticato che la legge tutela alcune categorie di familiari (cosiddetti legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima) e di ciò va tenuto conto nella confezione del testamento.

IN CONCLUSIONE:

La scelta tra donare la casa o altri beni ai figli in vita o lasciare tutto in eredità anche tramite testamento dipende da molteplici fattori personali e patrimoniali. Per orientarsi in modo sicuro e trovare la soluzione più adatta è sempre consigliabile affidarsi al consiglio del notaio, che vi aiuterà a valutare la situazione specifica e a tutelare al meglio gli interessi di tutta la famiglia.

PRELIMINARE DI VENDITA: PERCHE’ È IMPORTANTE RIVOLGERSI AL NOTAIO?

Scopri i vantaggi di stipulare il contratto preliminare con atto notarile

Il contratto preliminare di vendita rappresenta una delle fasi più cruciali nel processo di compravendita di un immobile, ponendo le basi per l’accordo definitivo tra le parti coinvolte. Sebbene spesso sottovalutato, il preliminare ha una valenza legale importante, definendo diritti e obblighi e contribuendo a garantire la buona riuscita della transazione.

COS’E’ IL CONTRATTO PRELIMINARE E QUALI FUNZIONI SVOLGE?

Il contratto preliminare è l’accordo con cui le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un contratto successivo definitivo, andando a definirne gli aspetti essenziali (Circolare n.18/E del 29.05.2013,3.1).

Questo tipo di contratto si distingue perché, al momento della stipula, non comporta il trasferimento del diritto ma produce esclusivamente effetti di natura obbligatoria tra le parti.

Il contratto preliminare assolve principalmente due funzioni: da un lato formalizza l’accordo tra le parti nel percorso verso una volontà condivisa; dall’altro, le vincola per il periodo necessario a superare eventuali ostacoli che impediscono la vendita immediata (come, ad esempio, la ricerca di un finanziamento da parte dell’acquirente o la consegna dell’immobile da parte del venditore).

PERCHE’ CONVIENE AFFIDARSI AL NOTAIO PER IL CONTRATTO PRELIMINARE?

Erroneamente si può pensare che, in caso di acquisto di un immobile, l’intervento del notaio sia necessario solo al momento del rogito (ossia quando si firma il contratto definitivo di compravendita); in realtà rivolgersi al notaio già nella fase che precede la firma del contratto può fare la differenza.

Il notaio si occuperà, attraverso la sua consulenza, di verificare la piena regolarità urbanistica dell’immobile e di regolamentare le eventuali “sistemazioni” in vista del definitivo, garantendo così la legalità dell’operazione immobiliare.

Inoltre, essendo il preliminare di vendita un contratto vero e proprio, è essenziale che sia formulato con la massima precisione; attraverso l’aiuto del notaio sarà possibile definire in modo chiaro e puntuale obblighi, termini e condizioni, riducendo il rischio di equivoci e contestazioni future.

Qualora una delle parti non rispetti gli obblighi assunti, un preliminare redatto con l’intervento del notaio offre maggiori garanzie: risulta più solido, trasparente e giuridicamente tutelante poiché tra l’altro può essere trascritto nei registri immobiliari.

COS’E’ E QUALI VANTAGGI COMPORTA LA TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE?

Con la Legge 28 febbraio 1997, n. 30, viene introdotto l’articolo 2645-bis del codice civile, il quale prevede la possibilità di trascrivere i contratti preliminari che comportano l’obbligo di trasferire un diritto reale su un immobile; tuttavia, solo il compromesso redatto da un notaio può essere trascritto, poiché quest’ultimo rientra tra i professionisti legalmente abilitati a richiedere la trascrizione degli atti giuridici.

La trascrizione del contratto preliminare nei Registri Immobiliari produce un effetto anticipatorio in ordine all’opponibilità ai terzi degli effetti traslativi, i quali, in assenza di tale formalità, risulterebbero opponibili solo a decorrere dalla trascrizione del contratto definitivo (“prenotazione degli effetti del definitivo”).

Tale efficacia comporta che, una volta trascritto il definitivo (ovvero la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.), l’acquisto del promissario acquirente prevalga sia sugli atti trascritti o iscritti contro l’alienante successivamente alla trascrizione del definitivo, sia su quelli intervenuti dopo la trascrizione del preliminare (Cass., 14 novembre 2003, n. 17197).

Gli effetti derivanti dalla trascrizione del contratto preliminare vengono meno e si considerano come mai prodotti qualora, entro un anno dalla data stabilita dalle parti per la stipula del contratto definitivo — e comunque non oltre il termine massimo di tre anni dalla trascrizione del preliminare — non venga eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di un atto che ne comporti l’esecuzione (art. 2645-bis, comma 3 c.c.).

Inoltre le somme che il promissario acquirente ha versato a titolo di spese e/o acconti sono garantite ad un privilegio speciale sull’immobile.

COSA PUO’ SUCCEDERE SE NON CI SI RIVOLGE AL NOTAIO PER IL PRELIMINARE?

Se il contratto preliminare non viene trascritto nei Registri Immobiliari, il promissario acquirente non gode di alcuna tutela reale nei confronti di atti successivi compiuti dal promittente venditore (vendite a terzi, iscrizione di ipoteche) o comunque da problematiche che lo riguarderebbero (ipoteche legali, giudiziali o pignoramenti); con la conseguenza di non poter più ottenere l’immobile promesso o di trovarlo gravato da diritti o vincoli imposti da terzi.

EREDITA’ DIGITALE: COSA INSERIRE NEL TESTAMENTO?

eredità-digitale

Scopri cos’è l’eredità digitale e perché è importante occuparsene.

L’evoluzione tecnologica che ha caratterizzato la nostra società negli ultimi decenni ha determinato lo svilupparsi dei rapporti giuridici informatici, ovvero digitali. Tale evoluzione ha di conseguenza condizionato anche il concetto di eredità che ad oggi non ricomprende più solamente beni immobili, manoscritti, conti bancari (ecc.) ma si estende anche alla cosiddetta eredità digitale.

COS’E’ L’EREDITA’ DIGITALE E PERCHE’ È BENE PREOCCUPARSENE?

L’art. 810 c.c. definisce come beni «le cose che possono formare oggetto di diritti» ricomprendendo dunque non solamente i beni materiali ma anche quelli immateriali, definiti dalla dottrina come “diritti digitali”.

Con l’espressione eredità digitale si intende l’insieme di risorse, online e offline, che la persona possiede al momento della morte; rientrano nell’eredità digitale del de cuius beni e rapporti sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, tra cui:

  • le chiavi crittografiche
  • i beni materiali digitali (come immagini, video, software)
  • le criptovalute.

È bene che il testatore si occupi anche della gestione della propria eredità digitale per evitare che i dati personali digitali divengano, dopo la sua morte, irraggiungibili o siano eliminati senza alcuna possibilità di recupero; l’art. 587, comma 2 c.c. consente l’utilizzo del negozio mortis causa non solo per la trasmissione del patrimonio ma anche per regolare i rapporti personali di carattere non patrimoniale (tanto che le disposizioni di carattere non patrimoniale hanno efficacia anche nel caso in cui manchino disposizioni di carattere patrimoniale).

COME SI TRASMETTE L’EREDITA’ DIGITALE?

Come succede per i beni materiali ed i relativi diritti è necessario anzitutto individuare la natura giuridica dei diritti cosiddetti digitali; questi ultimi infatti, nonostante non siano valutabili dal punto di vista economico, possono essere considerati come res idonee ad essere oggetto di atti dispositivi poiché suscettibili di uso selettivo, ad excludendum omnes alias.

In particolare, per tutte le opere, i progetti, le lettere conservate in chiavi di archiviazione fisiche o digitali la trasmissione mortis causa non differisce da qualunque altro bene materiale, il testatore può dunque procedere:

  • trasmettendo il diritto di proprietà del supporto fisico contenente i “diritti digitali”
  • trasmettendo la proprietà del diritto informatico

Per quanto concerne invece le password che permettono l’accesso a risorse fisiche il testatore può trasmetterle ad un beneficiario solo se all’interno dell’hardware al quale si riferiscono sono contenuti esclusivamente diritti digitali di sua proprietà.

COSA INVECE NON PUO’ ESSERE INCLUSO NELLA SUCCESSIONE?

Non tutti i dati contenuti nei dispositivi informatici possono essere oggetto di successione, ne rimangono infatti esclusi:

– i beni piratati

– gli account di identità digitale

– tutti quei contenuti concessi in licenza e per i quali si paga un canone.

Questo perché, come succede per la maggior parte dei social network, l’utente non è “proprietario” del profilo personale che crea ma ne è un mero gestore.

Nonostante tale principio il Tribunale di Milano con Ordinanza del 10 febbraio 2021 (Sez. I civile) ha ordinato alla società Apple Italia S.r.l., su richiesta dei genitori del de cuius, di fornire assistenza agli stessi al fine di recuperare i dati personali del figlio (il quale utilizzava sistemi di sincronizzazione online).

IN CONCLUSIONE:

Affidarsi ad un professionista per la gestione della propria eredità digitale è fondamentale, poiché ad oggi non esiste una normativa Nazionale unitaria in materia. Inoltre la materia è in continua evoluzione così come la sua interpretazione tra gli operatori del diritto e la giurisprudenza dei Tribunali.

“PRIMA CASA” NOVITA’: RADDOPPIATO IL TERMINE PER VENDERE LA PRIMA CASA

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Scopri le novità relative ai termini per la vendita della prima casa
L’acquisto di una casa rappresenta per ognuno un traguardo importante, in particolar modo se si tratta della cosiddetta “prima casa”; è per tale ragione importante, prima di procedere all’acquisto, informarsi circa tutte le agevolazioni fiscali che la legge riconosce all’acquirente.

COSA SONO E A CHI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA?
Per agevolazioni “prima casa” si intendono una serie di agevolazioni fiscali che permettono la riduzione delle imposte che l’acquirente è tenuto a versare al momento dell’acquisto della prima casa.
Nello specifico l’acquirente avrà diritto:
– nel caso in cui acquista da privato all’applicazione ridotta al 2% dell’aliquota ordinaria dell’imposta di registro (art. 1, comma 1, periodo 2, Tur/tar/I)
– nel caso in cui acquista da un’impresa all’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4% (art. 10, comma 1, n. 8bis, Iva)
Le agevolazioni fiscali possono essere richieste inoltre per tutti gli atti traslativi del diritto di proprietà, per quelli traslativi o costitutivi di un diritto reale di godimento (siano essi a titolo oneroso o gratuito) e per tutti gli altri atti soggetti alla medesima tassazione; in caso di donazione di abitazione “prima casa”, ad esempio, si avrà applicazione delle imposte catastali ed ipotecarie in misura fissa (art. 69, comma 3, L. n. 342/2000).
Per poter accedere a tali agevolazioni l’acquirente deve possedere una serie di requisiti specifici (indicati nella nota II/bis all’art. 1, Tur/tar/I) i quali devono sussistere congiuntamente. Tali requisiti sono:
a) Il fabbricato deve trovarsi:
– nel comune dove l’acquirente ha la propria residenza (Circolare n. 18/E del 29.5.2013, 3.11.3);
– nel comune dove intende spostare la propria residenza nel termine di 18 mesi dall’acquisto (Circolare n. 18/E del 29.5.2013, 3.10);
– nel comune nel quale svolge la propria attività di lavoro autonomo, dipendente, di studio ecc. (Circolare n. 18/E del 29.5.2013,3.11.3);
a) Il fabbricato deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/2 abitazioni di tipo civile, A/3 abitazioni di tipo economico, A/4 abitazioni di tipo popolare, A/5 abitazioni di tipo ultra popolare, A/6 abitazioni di tipo rurale, A/7 abitazioni in villini, A/11 abitazioni o alloggi tipici del luogo (Circolare n. 2/E del 21.2.2014, 1.3).

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA:
Fino all’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per poter accedere alle agevolazioni fiscali veniva richiesto all’acquirente di non essere titolare in modo esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato; e di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni “prima casa” (Circolare n. 18/E del 29.5.2013, 3.11.3).
Con l’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il legislatore estende il diritto ad accedere alle agevolazioni “prima casa” anche al soggetto che sia già proprietario di un immobile acquistato con le medesime agevolazioni, a condizione che l’immobile già posseduto sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.
Tale termine viene raddoppiato dal legislatore con l’introduzione della legge 30/12/2024, n.207, la quale (all’art.1, comma 116) estende a due anni il periodo di tempo concesso all’acquirente per l’alienazione di immobili già acquistati in precedenza con beneficio “prima casa”, garantendo la conservazione dei benefici fiscali. Con il termine “alienazione” il legislatore fa riferimento a qualsiasi atto traslativo, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito; è quindi sufficiente, per poter mantenere i benefici fiscali, compiere un qualsiasi atto con cui l’acquirente si privi del tutto del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà che aveva a suo tempo acquistato con le agevolazioni prima casa.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, durante l’ottavo forum dei commercialisti (tenutosi in data 27 gennaio 2025), che l’art.1 comma 116 della legge n.207 del 2024 non si applica ai soli atti di acquisto di immobili stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 ma anche in tutti quei casi in cui alla data del 31 dicembre 2024 non sia ancora decorso per il proprietario dell’immobile il termine di un anno entro cui è tenuto ad alienare l’immobile già posseduto.

PER COMPRENDERE MEGLIO LA QUESTIONE ECCO UN ESEMPIO CONCRETO:
Tizio ha acquistato una casa nel 2023 beneficiando delle agevolazioni fiscali “prima casa”; nel gennaio 2025 acquista una seconda “prima casa” impegnandosi a vendere quella acquistata in precedenza entro due anni. Tizio potrà godere del credito di imposta in sede di riacquisto nel 2025 avendo tempo di alienare la prima casa (acquistata nel 2023) entro gennaio 2027.

IN QUALI CASI L’ACQUIRENTE DECADE DA TALI BENFICI?
L’acquirente decade dai benefici fiscali nei seguenti casi:
1) quando, alla data dell’atto, mancano i requisiti oggettivi
2) quando le dichiarazioni rese risultino essere mendaci
3) quando l’acquirente non trasferisce la propria residenza entro i 18 mesi
4) quando l’acquirente non proceda ad alienare la casa precedentemente acquistata entro il termine di due anni (la mancata alienazione comporterà oltra alla decadenza dal credito di imposta l’applicazione di eventuali sanzioni e interessi)
5) quando l’abitazione viene venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni; in questo caso il proprietario evita la decadenza dal beneficio fiscale se entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, acquista un altro immobile (non di lusso) adibendolo a propria abitazione principale (art. 7 L. n. 448/1998).

DAL TESTAMENTO BIOLOGICO AL REFERENDUM. RIFLESSIONI SUL FINE VITA

DAL TESTAMENTO BIOLOGICO AL REFERENDUM. RIFLESSIONI SUL FINE VITA

DAL TESTAMENTO BIOLOGICO AL REFERENDUM. RIFLESSIONI SUL FINE VITA

 

 

Il presente contributo sintetizza il contenuto di un mio breve intervento sul tema ad una serata Organizzata dal Rotary Club Erba Laghi con il contributo del Presidente dott. Cristian Paradiso, l’Avv. Massimo Rossi di Milano in rappresentanza dell’associazione Luca Coscioni e padre Raffaele Finardi quale voce del mondo Cattolico.

 

 

introduzione

Quando parliamo di “fine vita” parliamo in realtà di un fenomeno molto complesso.

In ogni epoca, da un punto di vista etico, religioso e anche giuridico, l’uomo si è sempre preoccupato della fase finale della vita, non nel senso della senilità, quanto proprio del momento in cui si sa che la morte è ormai certa e prossima.

Le varie culture, con differenze di epoca e di luogo, hanno spesso codificato il comportamento da tenere e le “cose da fare” in questo particolare momento.

In epoca moderna però la gestione di questo momento ha assunto contorni differenti e si è presentato con problemi e questioni nuove.

A cosa è dovuto questo cambiamento ? Gli aspetti sono tanti che distinguono l’ultimo scorcio del XX secolo e il primo scorcio del XXI rispetto alle epoche precedenti.

Nelle epoche passate la sensazione di precarietà della vita era sicuramente maggiore di oggi. Miglioramento della qualità della vita, diffusione di standard di vita e di igiene differenti, soggezione a eventi bellici, mortalità infantile, e soprattutto i notevoli progressi delle scienze mediche e farmaceutiche sono alcuni degli elementi che hanno fatto crescere la vita media senza confronto rispetto alle epoche precedenti. A tale proposito basta pensare cosa comportava all’inizio del secolo scorso un parto problematico o una banale (per noi) appendicite il cui esito fatale era pressoché scontato (prima dell’intervento per imperizia dei chirurghi privi di strumenti e dopo l’intervento per le setticemie che decimavano anche coloro che venivano curati).

Il progresso di medicina e farmaceutica ha reso, fortunatamente, molte patologie curabili e, di fronte a particolari circostanze la perizia dei medici consente di mantenere in vita, talvolta per lunghissimo tempo, persone colpite da patologie particolarmente invalidanti o particolarmente dolorose che, in epoche passate, non sarebbero certamente sopravvissute se non per brevissimi periodi.

E’ chiarissimo che tutto questo ha un effetto rassicurante sulle nostre vite e altrettanto chiaro che tutti noi confidiamo che questi progressi non si arrestino. Tuttavia questa grandissima capacità delle scienze mediche e farmaceutiche aprono a domande che forse prima erano lasciate solo alla speculazione filosofica ma che ora hanno una assoluta rilevanza pratica.

La preservazione della vita deve porsi il problema della qualità della vita ? E’ etico continuare a curare persone che non hanno più coscienza di se stesse e non l’avranno mai più, oppure persone che sopravvivono pur a fronte di dolori e disagi psichici e fisici insopportabili ?

Cerchiamo di inquadrare il problema nell’ambito giuridico prima di passare alla dimensione etica propria del dibattito che seguirà.

Inquadramento giuridico

Con il progredire della scienza sono emersi alcuni problemi di natura giuridica che hanno trovato una loro soluzione creando, in Italia,  un quadro ancora oggi variabile.

La dimensione giuridica del “fine vita” si snoda in un percorso formato (potenzialmente) da possibili passaggi  che in maniera un po’ provocatoria potremmo mettere in “progressione etica”:

  • La gestione delle cure e le cure palliative;
  • La validità e i confini delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
  • La tematica del suicidio assistito o aiuto al suicidio
  • La tematica dell’eutanasia.

 

Le cure Palliative e la terapia del dolore

Spesso nella lingua italiana il termine “palliativo” è utilizzato nel senso di superfluo o addirittura inutile. Questa accezione sicuramente è fuorviante.

Si intendono per palliative le cure medico / farmacologiche che non vengono somministrate per indurre una guarigione o un miglioramento nella malattia, ma che agiscono per alleviarne e renderne maggiormente tollerabili i sintomi.

Le cure palliative nascono dalla prassi ospedaliera che, come missione principale ha quella di curare il malato, ma anche di alleviarne le sofferenze.

La priorità è sempre stata la cura e proprio per questo il ricorso alle cure palliative in passato non è stato uniforme sul territorio nazionale. Dagli anni novanta del secolo scorso si è cominciato a riflettere sulla necessità che le cure palliative diventassero un qualcosa da garantire al malato che non avesse alcuna speranza di guarigione.

La normativa di riferimento, quindi, non ha introdotto le cure palliative, ma si è limitata a incentivarne la diffusione a livello burocratico e a livello finanziario favorendo la nascita e lo sviluppo, tra l’altro delle strutture Hospice e delle cure palliative domiciliari.

Su un piano puramente etico il ricorso e il favore per le cure palliative trovano un pressoché unanime sostegno, sicuramente maggiore rispetto a DAT, suicidio assistito e eutanasia.

Nel catechismo della Chiesa Cattolica, all’interno dei paragrafi dedicati al 5° comandamento (Non uccidere) il punto 2279 recita “L'uso di analgesici per alleviare le sofferenze del moribondo, anche con il rischio di abbreviare i suoi giorni, può essere moralmente conforme alla dignità umana, se la morte non è voluta né come fine né come mezzo, ma è soltanto prevista e tollerata come inevitabile. Le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità disinteressata. A questo titolo devono essere incoraggiate.”.

Il passaggio è particolarmente importante e testimonia la profonda riflessione interculturale presente su questo tema. La premessa ci dice moltissimo sulla reale portata dell’inciso Le cure palliative costituiscono una forma privilegiata della carità disinteressata. A questo titolo devono essere incoraggiate.

Tra le cure palliative merita infatti particolare attenzione la sedazione palliativa profonda e continua.

Di cosa si tratta ? Il termine palliativo ci circoscrive la finalità: non serve per curare ma per alleviare. Il termine profondo avvicina il concetto di sedazione a quello di anestesia, mentre il termine continuo significa che la sedazione sarà  (tendenzialmente) ininterrotta fino al sopraggiungere della morte.

Si tratta quindi di un trattamento medico in base al quale il paziente, afflitto dalla sofferenza viene sedato sino a renderlo incosciente in un sonno ininterrotto fino al sopraggiungere della morte.

In un fisico debilitato dalla malattia il farmaco ha inevitabilmente l’effetto di abbreviare la durata della vita umana, ma ciò è eticamente tollerabile anche per l’etica Cattolica se l’intenzione del medico è quella di alleviare la sofferenza e non quella di provocare la morte (da notare che il punto citato è nel sottocapitolo del Catechismo dedicato all’eutanasia, pratica considerata non ammissibile in maniera molto chiara anche nelle ultime Udienze di Papa Francesco).

Questo trattamento palliativo si colloca pertanto in un’area di confine in cui anche molte tra le posizioni eticamente contrapposte tendono a trovare una composizione.

E’ sicuramente importante sottolineare questo ultimo aspetto non dimenticando tuttavia che le cure palliative ineriscono soltanto ad una parte delle problematiche che, più da vicino e più spesso, interessano il fine vita.

Le cure palliative rappresentano infatti un sollievo per coloro che versano nello stadio terminale di una malattia che comporta particolari livelli di sofferenza. Appare invece insufficiente agli occhi di chi vive la diversa problematica della malattia degenerativa invalidante oppure i postumi di eventi traumatici fortemente invalidanti. Il riferimento è evidentemente ai malati di SLA oppure a coloro che, dopo un incidente si trovano in stato di tetraplegia con le sofferenze fisiche connesse e le sofferenze psichiche, talvolta ancora più importanti di quelle fisiche, di vedersi totalmente dipendenti da qualcuno negli occhi del quale si vede solo pena e sofferenza.

Le Disposizioni anticipate di Trattamento

Le DAT vengono introdotte con la legge 22 dicembre 2017 n. 219.

L’introduzione delle DAT è stata il frutto, come purtroppo spesso accade in Italia, di un percorso segnato da alcuni casi che hanno particolarmente colpito l’opinione pubblica e hanno avuto un percorso giudiziario tale da obbligare il Parlamento a prendere finalmente una posizione.

Il primo caso riguardava la vicenda di Piergiorgio Welby che, colpito da una malattia progressiva (Distrofia muscolare), decise, con il supporto attivo della moglie di rifiutare i trattamenti (medici) di supporto vitale ed in particolare il respiratore, preferendo così abbreviare il corso della propria vita piuttosto che affrontare i continui peggioramenti causa, per lui e per chi lo circondava, di sofferente fisiche e psichiche.

Il secondo caso, che tutti ricorderemo bene anche per prossimità territoriale riguardava Eluana Englaro.

Eluana, giovane donna indipendente, ebbe un incidente stradale che la ridusse in stato vegetativo e incosciente. La giovane età e l’assenza di patologie pregresse le consentivano una sopravvivenza potenzialmente molto lunga. Il padre, suo tutore legale, forte delle inclinazioni a lui ben note della figlia inizia un percorso legale lungo e tortuoso con il fine di poter sospendere i trattamenti di alimentazione e idratazione forzata.

Per la verità la vicenda Englaro non era isolata, ma si collocava all’interno di un filone giurisprudenziale in evoluzione.

Le problematiche erano diverse. Da una parte la qualificazione della idratazione e dell’alimentazione forzata quali trattamenti medici, posto che, per costituzione, nessuna persona può essere sottoposta a un trattamento medico senza il proprio consenso (in assenza di una apposita e pertanto eccezionale cornice normativa). Dall’altra parte però c’era il problema del consenso, visto lo stato di incoscienza e quindi uno stato di incapacità (legale o naturale) in cui diventa difficile capire a chi spetti esprimere le volontà e quali ne siano i confini.

La vicenda giunse in Cassazione dove, non senza polemiche, fu autorizzata la sospensione dell’idratazione e dell’alimentazione forzata, rendendo però evidente l’urgenza di una normativa ad hoc che evitasse la sofferenza del sostenere una lotta giudiziaria accanto alla sofferenza di veder soffrire un proprio caro.

La legge 219 parla esplicitamente di Disposizioni Anticipate di Trattamento che sono comunemente chiamate “Testamento Biologico”. Per diverse ragioni entrambe le definizioni sono imprecise.

Lo è sicuramente il concetto di Testamento Biologico, visto che per testamento si intende l’atto destinato a valere dopo la morte e non nella fase finale della vita.

Anche il concetto di Disposizione però sembra forzato. Se infatti leggiamo bene la normativa sembra inappropriato parlare di Disposizione, mentre sarebbe stato più in linea con il provvedimento utilizzare il termine Indicazione o, comunque un termine che lasciasse intendere un qualcosa di meno vincolante di una disposizione.

Per comprendere cosa intendo bisogna dare uno sguardo d’insieme alla normativa della 219 fin dal suo titolo e dalla sua struttura.

La normativa si preoccupa prima di tutto di disegnare un percorso più consapevole nella dinamica tra il medico ed il paziente nel definire un percorso di cure condiviso. La prima parte della legge è infatti incentrata sul tema del consenso informato.

Anche le diposizioni anticipate di trattamento presuppongono che prima di affrontarne la redazione il paziente/ disponente si sia confrontato con il medico dal quale dovrebbe aver ricevuto indicazioni sulle cure, sul loro esito, sull’evoluzione della malattia e su come gestire anche la fase terminale o l’aggravarsi della stessa. Solo di fronte a un percorso chiaro nella mente del paziente (e può esserlo solo dopo essersi consultato con il medico) il paziente può dettare una volontà precisa e consapevole.

Veniamo al profilo pratico prima di affrontare ancora alcune questioni teoriche.

Chi può esprimere le DAT ?

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. Qualcuno ritiene che questa disposizione sia limitativa perché legata ad un elemento formale come la maggiore età e non alla maturità e consapevolezza di se. Il problema se il minorenne possa o meno esprimere una volontà di auto-determinazione analoga alla DAT va ricompresa nell’ambito del consenso medico informato e dei trattamenti medici ai minori, ma non ha lo stesso trattamento dei maggiorenni.

In quali circostanze si esprime la DAT?

in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.

Qui si pone un problema molto serio.

Le informazioni mediche sembrano essenziali per la validità o piena efficacia delle DAT. Il malato terminale o chi ha una malattia degenerativa si presume che stia già affrontando con l’aiuto del medico un percorso terapeutico. Il problema si pone in maniera più problematica per chi, sano a tutti gli effetti, intendesse esprimere una volontà generica del tipo “se mi succedesse qualcosa (?) preferisco essere lasciato andare piuttosto che rimanere in stato vegetativo o compromesso”.

Bisogna essere chiari. In altri ordinamenti (ad esempio alcuni stati degli USA) le DAT sono vincolanti per il medico. Quindi una qualsiasi volontà di non voler essere rianimato impone al medico, quale che sia la sua valutazione, di fermare la sua azione. Nel nostro ordinamento non è così. La legge prevede che il medico pur tenuto al rispetto delle DAT può disattenderle in tutto o in parte qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Se pertanto la norma viene letta nel suo complesso una volontà generica sarà facilmente disattesa perché lo spirito della legge è nel senso che le DAT si collocano in un rapporto dialettico medico – paziente dove non prevale sempre la volontà del paziente.

In questo senso appare difficile che l’evento genericamente immaginato, spesso traumatico come ad esempio un incidente stradale, e una DAT altrettanto generica possa fermare un intervento medico in pronto soccorso.

Nel mio immaginario posso pensare, al limite, che se un soggetto sano ha una certa familiarità con una determinata patologia, penso ad esempio ad un aneurisma. Possa immaginare che abbia sentito un medico ( ovviamente non curante perché parliamo di un soggetto sano) e voglia dettare una DAT per quella circostanza, ma mi sembra un caso abbastanza isolato.

Traendo spunto dalla vicenda di Eluana Englaro una eventuale DAT generica potrà avere la funzione di poter ricostruire la “visione della vita” del soggetto e facilitare alcune scelte esiziali (sospensione cure, alimentazione etc).

Cosa si esprime con le DAT?

Si esprimono volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Uno degli snodi cruciali del dibattito precedente però riguardava proprio cosa dovesse intendersi per trattamento sanitario. In particolare i trattamenti di alimentazione e idratazione forzata da taluni venivano ricompresi nell’ambito dei trattamenti sanitari, mentre per altri erano definiti con il più tenue concetto di trattamenti di sostegno vitale.

Perché definire questi trattamenti è così importante ?

Prima di tutto perché il loro rifiuto o la loro sospensione/interruzione porta il paziente alla morte in breve tempo e questa sottile distinzione era finalizzata a sostenere che il trattamento sanitario in quanto tale si potesse rifiutare mentre il trattamento di sostegno vitale no.

Importante, pertanto, spostarsi nella legge all’art. 1 dove si parla del “consenso informato” e dove viene specificata la posizione del paziente. Egli ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico. La legge oggi precisa esplicitamente che sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale. Se il paziente li rifiuta il medico gli prospetta le conseguenze.

Quindi, al di là del rifiuto all’accanimento terapeutico, che peraltro la legge stessa scoraggia, le DAT possono contenere il rifiuto ad interventi di rianimazione e persino all’alimentazione e all’idratazione forzata nel momento in cui il paziente, sentito il medico, lo ritiene opportuno.

Va da se che una tale volontà, in determinate circostanze, determina il destino del disponente che, impossibilitato ad alimentarsi in altro modo perirà per mancanza di idratazione ed alimentazione.

Nelle DAT si può indicare una persona di fiducia(«fiduciario»), che faccia le veci e rappresenti il malato nelle relazioni con il medico. Il fiduciario non è obbligatorio, non è obbligato ad accettare e può sempre essere revocato. È una figura diversa dall’Amministratore di Sostegno che ha un compito più amministrativo e pertanto può tranquillamente essere un soggetto estraneo al disponente. Il fiduciario invece è colui che si fa portatore, al posto del disponente, delle volontà intime di questi nel momento in cui non potrà più esprimersi. Quindi, alla fine, è anche colui che, al posto del malato, esprimerà la volontà di interrompere alimentazione e idratazione quando il disponente non potrà più farlo autonomamente.

Vorrei sottolineare che la libertà del paziente di rifiutare alimentazione e idratazione e il conseguente comportamento medico non sono universalmente accettati sotto il profilo etico. Senza entrare nel merito si consideri in paragrafo n. 2279 del Catechismo della Chiesa Cattolica “Anche se la morte è considerata imminente, le cure che d'ordinario sono dovute ad una persona ammalata non possono essere legittimamente interrotte” e ancora il paragrafo 2277 “Così un'azione oppure un'omissione che, da sé o intenzionalmente, provoca la morte allo scopo di porre fine al dolore, costituisce un'uccisione gravemente contraria alla dignità della persona umana”.

Possono essere disattese le DAT ?

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, ma possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Va sottolineato quindi che tanto più le DAT sono consapevolmente assunte (con l’ausilio del medico) tanto meno saranno disattese.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario interverrà il Giudice Tutelare

Che Forma devono avere le DAT ?

Le Dat possono essere fatte con il notaio: Le DAT infatti devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Si può fare a meno del notaio e in questo caso le DAT sono redatte per scrittura privata direttamente dal Disponente e sono consegnata personalmente dal disponente steso presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza.

Le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT nelle forme appropriate, la legge prevede una forma straordinaria: il medico raccoglierà una dichiarazione verbale o videoregistrata, con l'assistenza di due testimoni.

Per le DAT non si pagano tasse (esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa).

Dove sono conservate le DAT e come possono essere conosciute in caso di emergenza?

La legge 219 prevede una varietà di forme e di soggetti che raccolgono le DAT (notaio, ufficiale stato civile, medico) .

Il registro dove le DAT sono raccolte è unitario e la Banca dati DAT è tenuta dal Ministero della Salute che, per gli atti notarili, è gestito in cooperazione con la Rete Unitaria del Notariato (la Rete informatica dei Notai).

Il disponente deve scegliere se vuole mettere nel registro solo le informazioni di massima o anche la copia delle sue DAT. Se sceglie di non mettere la copia indicherà dove sono conservate.

Le informazioni ed eventualmente le DAT possono essere viste sul Registro solo dal disponente, dal fiduciario (fino quando è in carica) e dal medico curante.

Non dimentichiamoci delle finalità del registro e di quello che abbiamo detto prima. Le DAT nascono per particolari esigenze in un contesto di cura e nell’ambito della piena consapevolezza del percorso di cura del Disponente. IL sistema quindi presuppone che ci sia il medico.

Tornando al problema accennato precedentemente, quello delle DAT del soggetto sano, va sottolineato che in una fase emergenziale (es. incidente), sarà difficile che il registro venga consultato e le DAT emergano.

Nel disponente senza patologie si presuppone l’assenza del medico, figura che eventualmente sarà stata sentita, ma che non seguirà il disponente in una particolare terapia e il fiduciante potrebbe non essere così reattivo.

Siamo nella prima fase applicativa è quindi abbastanza normale che in questa fase l’utilizzo della Banca Dati presente qualche problematica segnalata dai medici.

 

Il suicidio medicalmente assistito e l’eutanasia

All’interno di ciascuno di questi due concetti vi sono varie sfumature, ognuna con una sua importanza.

Semplificando possiamo dire che il suicidio presuppone l’opera del “disponente”, mentre l’eutanasia presuppone l’opera di un terzo (generalmente un medico), entrambe finalizzate a provocare la morte.

Facciamo un piccolo quadro normativo per comprendere meglio di cosa stiamo parlando.

Il nostro ordinamento non si occupa direttamente del suicidio medicalmente assistito.

Il codice penale però prevede però all’art. 580 il reato di Istigazione al suicidio: “Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito…..”.

La norma non prevede eccezioni e pertanto, sino a poco tempo fa, rappresentava un vero e proprio muro di fronte all’operato del medico che volesse assistere il paziente, anche terminale, intenzionato ad abbreviare le proprie sofferenze.

La tematica etica interessava da tempo la politica che tuttavia era ed è tuttora incapace di prendere qualsiasi decisione. Pertanto come accaduto nei casi Englaro e Welby, l’accelerazione è arrivata per via giudiziale.

Mi sia concessa un piccola digressione.

Molti ordinamenti non considerano l’aiuto al suicidio un reato. Nella vicina Svizzera esistono strutture apposite che assistono il paziente determinato a porre fine alla propria vita.

Lo stesso suicidio non è universalmente riconosciuto come una condotta antigiuridica e necessariamente anti-etica.

Dobbiamo poi prendere atto che la nostra stessa cultura tende a colorare il suicidio di vari significati. Talvolta viene persino connotato da un significato eroico. Pensiamo alle figure di Socrate, a Catone l’Uticense, ai tanti guerrieri che preferirono darsi la morte piuttosto che finire nelle mani nel nemico, al tema letterario di Jacopo Ortis o il suicidio politico di Jan Palach per fare solo alcuni esempi. Pensiamo alla dimensione del suicidio rituale in Giappone dove fino al tardo ottocento (con punte novecentesche come la vicenda di Mishima testimonia) il Seppuku (chiamato anche Harakiri), suicidio rituale incasellato in una rigida procedura, era addirittura considerato un privilegio riservato alle caste nobili. Il suicida aveva addirittura un assistente (kaishakunin) deputato ad accorciare (seppure in maniera cruenta) le sofferenze dopo il compimento del gesto.

Questo non per fare una inutile apologia del suicidio, ma per sottolineare che pur nella generale riprovazione per il gesto, talvolta, su un piano etico le motivazioni vengono tenute in alta considerazione. Se si prova empatia per chi si toglie la vita per particolari motivazioni di alto carattere morale, come non provarla per chi vuole sottrarsi ad un dolore da cui non c’è via d’uscita ?

Anche se viviamo in un paese a maggioranza Cattolica i cui insegnamenti condannano fermamente qualsiasi ipotesi di suicidio (Catechismo Chiesa Cattolica punto 2280: “Siamo amministratori, non proprietari della vita che Dio ci ha affidato. Non ne disponiamo”. Punto 2281 “Il suicidio è contrario all'amore del Dio vivente”. Punto 2282 “La cooperazione volontaria al suicidio è contraria alla legge morale”) bisogna considerare che l’etica, in uno stato che si professa Laico non può essere esclusiva del mondo Cattolico e pertanto le motivazioni (la grande sofferenza, l’inesistenza della cura e della speranza di guarigione ad esempio) dovrebbero essere tenute in alta considerazione nella produzione legislativa visto che la norma non salvaguarda alcun altro interesse che quello della persona che esprime tale volontà.

Indubbiamente invece il nostro Codice civile ha una inconfondibile matrice fascista. Lo è per nascita in quanto viene promulgato in piena epoca fascista, sebbene nasca sulle ceneri di un codice di epoca liberale ottocentesca.

In un’ottica liberale l’individuo è al centro del mondo giuridico e le scelte individuali, quantomeno in linea di massima, riguardano lui stesso secondo un principio di libera autodeterminazione.

Nella filosofia che permea il codice penale l’ottica è del tutto diversa perché prevale l’idea del soggetto come parte di una collettività. Se quindi sei parte di una comunità, la tua vita è importante per la comunità (in quanto lavoratore, in quanto soldato etc etc.). Da ciò discende che le scelte riguardanti la tua stessa vita ti appartengono solo se non confliggono con le superiori esigenze dello stato.

Nel Codice penale il suicidio non è punito nemmeno quando si ferma al puro tentativo non riuscito. Tuttavia ciò che contorna l’attività e le intenzioni del suicida è caratterizzato dall’antigiuridicità, quali che siano le condizioni dell’aspirante suicida.

È probabile che nelle intenzioni del legislatore di quegli anni la fattispecie penale fosse veramente di nicchia, più simbolica che pratica. Negli annali di giurisprudenza i casi sono pochissimi.

Oggi il problema è anche di ordine pratico. Le problematiche degli anni Trenta sono differenti rispetto a quelle di quasi cent’anni dopo. Negli anni Trenta il problema medico era di cercare di far sopravvivere il più possibile a fronte di una età media che si attestava ben sotto cinquant’anni. Anche le malattie degenerative ponevano minori interrogativi perché davano una aspettativa di vita ridottissima.

Il caso giudiziario che ha portato ad una sostanziale modifica dell’ordinamento è legato an nome di Dj Fabo ed ha coinvolto il parlamentare Marco Cappato.

Dj Fabo in esito ad un incidente si trovava in una condizione fisica fortemente invalidante essendo rimasto cieco e tetraplegico e con una possibilità di movimento limitatissima. La condizione provocava a Dj Fabo enormi sofferenze sia fisiche che psichiche tanto da far nascere in lui la forte determinazione a porre fine alla propria esistenza.

Dopo aver provato in altri modi (la legge 219 non era ancora in vigore)  Marco Cappato accompagnò DJ Fabo in Svizzera consentendogli il suicidio assistito. Al rientro in Italia Cappato, conferendo alla vicenda ulteriore eco mediatico, si è costituito all’autorità giudiziaria.

I giudici rimisero la questione alla Corte Costituzionale per valutare se la norma sul suicidio assistito fosse compatibile con la nostra costituzione.

Con la sentenza n. 242 del 2019, depositata il 22 novembre 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi (…) agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.”

Cosa significa questa sentenza ? Possiamo dire che il suicidio assistito è legittimo ?

E’ difficile dare una risposta. Il quadro normativo è confuso. Possiamo dire che a certe condizioni l’assistenza medica al suicidio non è punibile, ma la Corte Costituzionale non fa le leggi e quindi al momento esiste un vuoto normativo piuttosto complesso.

Nei casi di cronaca successiva questo aspetto è evidente. Esiste oggi il caso di Mario, nelle Marche di richiesta di suicidio medicalmente assistito. In buona sostanza l’ASL precisava che anche se c’è stata la sentenza della Corte Costituzionale, l’esistenza di una sentenza che limita la portata di una norma penale non è da sola in grado di generale un vero e proprio diritto del malato di essere assistito dalla sanità pubblica nel perseguire i propri intenti. Anche qui la vicenda prosegue in via giudiziale nell’inerzia del legislatore.

Al momento è in discussione un provvedimento di legge che dovrebbe recepire le indicazioni della Corte. Come tutte le leggi sarà frutto di un compromesso tra varie istanze. Il rischio però è che le maglie della legge siano alla fine eccessivamente strette tanto da rendere esistente un diritto solo sulla carta e inapplicabile nella pratica.

Anche per l’eutanasia il quadro normativo è abbastanza scarno. La legge penale punisce l’omicidio del consenziente.

In questo quadro normativo ogni forma di eutanasia è coperta dalla norma penale, anche nei confronti del malato terminale o del malato di malattia degenerativa in stato avanzatissimo.

La questione è stata recentemente sollevata in una iniziativa di referendum volta all’abrogazione integrale della norma penale che ho citato prima.

La Corte di Costituzionale chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità del referendum ha rigettato la domanda sulla base della considerazione che l’abrogazione totale avrebbe aperto la strada a un vuoto “eccessivo” perché non limitava la liceità della pratica a quei casi “estremi” su cui può esserci una larga condivisione (in pratica i medesimi della sentenza Cappato).

Questa considerazione ha trovato nell’opinione pubblica plausi e critiche. Critiche perché è sembrato un passo indietro rispetto alle aperture della Corte Costituzionale. Plausi perché  il vuoto normativo sommato ad una sostanziale inconcludenza del legislatore poteva aprire a scenari almeno potenzialmente inquietanti. Dico almeno potenzialmente perché stiamo parlando di norme che puniscono comportamenti assai rari nella cronaca e solo una argomentazione ingenua o fallace possono sostenere che in mancanza della norma il fenomeno potrebbe dilagare.

A chiusura di questo intervento e prima di affrontare l’aspetto etico del fine vita vorrei sottolineare un paio di questioni metodologiche.

Quale che sia l’idea con cui si entra nel dibattito e quale che sia l’idea che si matura durante il dibattito bisogna stare bene attenti nel non farsi trascinare da argomentazioni errate.

Non pensiamo in nessun modo che la forte spinta verso una regolamentazione e quindi una ammissione più ampia di DAT, suicidio medicalmente assistito ed eventualmente eutanasia sia il frutto di una società cinica e disinteressata alla vita umana a confronto di un ideale passato in cui si coltivavano i valori veri della vita.

Il confronto tra l’oggi decadente e il passato glorioso attraversa tutte le epoche ma in questa materia nasconde un vero e proprio errore.

Non c’è un’epoca che ha un attaccamento alla vita in quanto tale maggiore di quella di oggi. Questo non accade perché i contemporanei siano più “buoni” degli antichi, ma perché la società ha mutato alcune condizioni di base. Il discorso sarebbe molto lungo, ma possiamo fare alcuni esempi per capire meglio cosa intendo.

Intanto il cambiamento più evidente è l’aspettativa di vita. Le tabelle statistiche della vita media sono chiare in proposito e sono influenzate  sia da un minor impatto della mortalità infantile che era una vera e propria piaga del passato, che dal raggiungimento di età venerande non solo per pochi eletti.

E’ opinione comune, e probabilmente corrisponde anche a una sensazione diffusa in chi è adulto, che il concetto di “anziano” e, come tale, prossimo alla morte è venuto mutando. Verrebbe da scherzare, ma chiamare anziano un settantenne espone al rischio di esser preso a male parole. Un tempo certamente si moriva più giovani e si viveva in un ambiente che aveva consuetudine con la morte nel quotidiano sin dalla tenera età. Il rapporto inverso tra la mortalità infantile e la natalità la dice lunga sull’atteggiamento dei nostri avi di fronte alla morte dei fanciulli. Fare molti figli era l’unico rimedio alla mortalità infantile e giovanile. Pensiamo che al Manzoni nell’800, sopravvissero solo due dei dieci figli che ebbe.

Oggi ci turba leggere di morti violente sui giornali e bastano poche notizie in più di cronaca nera per farci pensare ad una esplosione di violenza. Anche in questo caso se solo compariamo la statistica delle morti violente a inizio 900 con quelle attuali a fronte di una popolazione inferiore possiamo notare come la nostra maggiore impressionabilità dipende da una (fortunatamente) minore consuetudine alla violenza. Le società che ci hanno preceduto sono state tanto violente che, nell’antichità più remota, l’omicidio non era nemmeno considerato una cosa di cui dovesse occuparsi l’autorità se non quando proprio non poteva farne a meno. Nelle civiltà passate la riparazione dell’omicidio era considerata più che altro un doveroso fatto privato lasciato alla vendetta dei parenti prossimi. Visto che poi questo metodo portava a disordini già i Longobardi, come segno di civiltà, introdussero l’istituto del Guidrigildo ovvero l’offerta per placare la faida di una somma predeterminata in funzione del “valore” dell’uomo ucciso.

Per tutto il medioevo e per parte dell’epoca successiva si tendeva a giustificare l’azione omicida per i più svariati motivi. Lo stesso non può dirsi ad esempio per il furto, mai giustificato.

Una simile visione, che oggi ci ripugnerebbe e questo deve farci pensare. Al di là dell’atteggiamento consumistico dei nostri tempi, la sensibilità e la volontà di preservare la vita nostra e dei nostri cari non rassegnandoci alla loro perdita se non quando proprio non si può far nulla è sicuramente maggiore del passato e ciò deve essere ben presente nel discutere di questi argomenti.

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