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Sospensione termini Prima casa

Sospensione termini Prima casa

La sospensione dei termini "prima casa" per il Covid - 19

Il DL 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 24 dispone che «1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020  31 marzo 2022».

A cosa si riferisce il D.L. ?

 

Si tratta di 4 differenti fattispecie di cui tre legate alla “prima casa”:

  • Il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza nel Comune;
  • Il termine di un anno per l’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale;
  • Il termine di un anno per alienare la “prima casa” preposseduta;

 

Si riporta il testo della nota II bis art. 1 Tariffa Parte prima D.P.R. 26-4-1986 n. 131

II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza (omissis)

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero (omissis)

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute (omissis). Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4.”

 

ed uno al credito d’imposta ovvero il termine di un anno per acquisire un'altra “prima casa”.

 

Si riporta il testo dell’art. 7 della L. 23-12-1998 n. 448

1.  Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta (omissis)

La sospensione dei termini vale non solo per l’imposta di registro, ma anche per le altre imposte che rinviano alla Nota II-bis cit ovvero IVA, successione e donazione

 

COSA SUCCEDE CON LA SOSPENSIONE ? 

Qualora uno qualsiasi dei termini sopra detti scadesse tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020, esso riprenderebbe a decorrere dal 1° gennaio 2023, fermo restando il periodo di tempo già trascorso prima del 23 febbraio.

 

Facendo alcuni esempi

se il signor Tizio ha acquistato la sua "prima casa" il 23 luglio 2019, impegnandosi a trasferire la residenza entro diciorro mesi, in assenza del DL, avrebbe dovuto procedere entro il 23 gennaio 2021. Alla luce del DL invece dovrà contare il tempo trascorso dal giorno dell’acquisto al 23 febbraio 2020, ovvero sette mesi, sospendere il conteggio del termine sino al 31 marzo 2022 e ricominciare a tener conto del termine da quella data .

se il signor Tizio ha acquistato un immobile da adibire a prima casa il 23 luglio 2019, impegnandosi a vendere l’immobile pre – posseduto, in assenza del DL, avrebbe dovuto vendere la casa “vecchia” entro il 23 luglio 2020. Alla luce del DL invece dovrà contare il tempo trascorso dal giorno dell’acquisto al 23 febbraio 2020, ovvero sette mesi, sospendere il conteggio del termine sino al 31 marzo 2022 e ricominciare a tener conto del termine da quella data.

Qualora invece il signor Tizio avesse ha acquistato un immobile da adibire a prima casa durante il periodo di sospensione, ad esempio il 23 marzo 2020, impegnandosi a vendere l’immobile pre – posseduto, in assenza del DL, avrebbe dovuto vendere la casa “vecchia” entro il 23 marzo 2021. Alla luce del DL invece dovrà iniziare il conteggio del termine direttamente dal 31 marzo 2022 e pertanto dovrà vendere la vecchia casa entro il 31 marzo 2023.

 

Da Notare

Il DL parla genericamente di tutti i termini della nota II-bis.

Nella disciplina delle agevolazioni prima casa esiste il termine generale dei cinque anni dall’acquisto, termine entro il quale, laddove si volesse vendere la propria “prima casa” si andrebbe incontro alle sanzioni per la decadenza, salva la volontà di riacquistare.

La ragione del termine di cinque anni riguarda la volontà di evitare che le aliquote favorevoli della “prima casa” siano utilizzate per scopi speculativi. IL legislatore considera pertanto non speculativa il combinato acquisto – vendita oltre i cinque anni.

Proprio questa considerazione induce a pensare che il termine di cinque anni rimanda tale e non vada “sospeso” portandolo a 5 anni e dieci mesi. Il DL è chiaramente dettato per favorire il contribuente che potrebbe non riuscire a osservare i termini di legge nel periodo emergenziale.

Il vademecum dell’Agenzia delle Entrate non prende posizione sul punto. Sarebbe opportuno lo facesse presto. Sinon  che illustra le misure fiscali del d.l. n. 23/2020, pubblicato sul relativo sito, il quale con riguardo all’art. 24 non menziona, tra quelli sospesi, il termine quinquennale. Sul punto potrebbe essere comunque opportuno un chiarimento espresso. Si a tale chiarimento occorre prudenza al fine di evitare il contenzioso.

Il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 dall’ art. 3, comma 5-septies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

 

 

Assemblea in Teleconferenza

Assemblea in Teleconferenza

Le Assemblee telematiche (ai tempi del Covid – 19)

Tra le varie misure dettate dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria Covid 19 l’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”) prevede espressamente

1.  In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

  1. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
  2. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.”.

Le disposizioni dei commi 2 e 3 rispondono alla duplice preoccupazione di evitare assembramenti di persone tipiche dei momenti assembleari, limitando, al tempo stesso lo spostamento delle persone. La norma tuttavia intende favorire, nel limite del possibile, l’espetamento degli adempimenti propri della società, come ad esempio l’approvazione del bilancio (nei termini del comma 1) posto che il comma 7 dello stesso articolo dispone “7.  Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.”.

Il provvedimento è in linea con le disposizioni dei DPCM che si sono succeduti nel tempo, 1 marzo, 8 marzo, 11 marzo, 22 marzo 2020 i quali hanno ribadito in più punti la necessità di “virtualizzare” tutto quanto possibile talora parlando di “lavoro agile” (smart working) talora parlando, specificamente in materia di riunioni di “collegamenti da remoto”.

L’esigenza della precisazione del legislatore era stata di poco anticipata dalla Commissione Massime istituita presso il Consiglio Notarile di Milano  con la Massima n. 187 dell’ 11 marzo 2020 “ L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.”.

Le ragioni delle due precisazioni, quella normativa del Governo e quella dei notai milanesi, dipende dalla usuale conformazione delle clausole statutarie e pertanto sembra opportuno fare un passo indietro.

L’Assemblea in Teleconferenza prima del Covid 19

La possibilità di governare una assemblea in audiovideo conferenza è fattispecie materia ormai ammessa pacificamente da diversi anni.

Si riporta qui la massima milanese in materia:

I. Assemblee in videoconferenza (16 gennaio 2001)

È lecita la clausola statutaria che prevede la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le clausole statutarie nella prassi ripercorrevano i passaggi della massima citata.

E’ probabile che nel 2001,epoca della massima, la realtà tecnologica fosse un po’ diversa dall’attuale e fosse naturale pensare, per le società più grandi, a due sedi della società video - collegate tra loro piuttosto che ad una molteplicità di collegamenti audiovideo pressochè singoli mentre per le società di minori dimensioni, il videocollegamento assembleare fosse più che altro utile per consentire la partecipazione ai membri del Collegio Sindacale senza imporre loro di uscire dai propri studi, ovvero per consentire il collegamento a qualche socio molto distante. Meno sentita era l’esigenza che il notaio non fosse insieme al Presidente. La contemporanea presenza di entrambi, per la verità, nelle massime e negli statuti vigenti veniva un po’ dato per scontato (“dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.”): risolveva il problema del “luogo” dell’assemblea e risolveva il più pratico problema del verbale dell’assemblea e della sua sottoscrizione.

Venendo incontro ad altre esigenze pratiche Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, con la massima n. H.B. 39, pubblicata a settembre 2017, ha previsto “Nelle società per azioni “chiuse”, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale. Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall’avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci. Spetta al presidente dell’assemblea verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci. Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea. E’ sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statutaria.”.

La massima Triveneto inverte il rapporto regola - eccezione tra Assemblea “fisica” e Assemblea “Virtuale”, spostando il tutto sul piano delle modalità di svolgimento (rispettose di alcuni indispensabili paletti) e della convocazione e rispettando al contempo il diritto del socio di partecipare “fisicamente”. Quindi, in definitiva, visto che in assenza di ogni previsione chi convoca l’Assemblea decide le modaltà, lo Statuto potrebbe porre dei limiti a questa discrezionalità.

Lo spunto di riflessione offerto dalla Massima del Triveneto ci indica la ragione per cui la previsione Normativa del DL 18/2020 sia fortemente opportuna.

Posto che da un punto di vista normativo nessun ostacolo si poneva all’Assemblea in Videoconferenza, qualche ostacolo si poteva individuare nelle norme statutarie. Nessuna limitazione (come ben ribadisce il Triveneto) può ravvisarsi negli statuti che non prevedevano nulla, ma l‘ostacolo poteva essere negli statuti che vietavano del tutto la Videoconferenza o che prevedevano la (consueta) “limitazione” data dalla previsione della simultanea presenza del Presidente con il Notaio.

 

LA VIDEOCONFERENZA OGGI

Quello che oggi dice la norma è che l’Assemblea può svolgersi in teleconferenza, fino al termine del comma 7 dell’art. 106, quali che siano le previsioni statutarie.

Non è una previsione obbligatoria, l’assemblea potrà svolgersi anche “fisicamente” nonostante il Covid 19, là dove siano rispettati i dettati dei DPCM e delle Ordinanze Regionali in materia di mobilità delle persone e di scurezza ed igiene dell’ambiente. Pensiamo ad una Assemblea straordinaria di una SRL unipersonale in cui saranno presenti solo Notaio e Unico Socio /Amministratore Unico.

L’Assembla potrà svolgersi anche solo in teleconferenza. Quindi il “diritto” alla partecipazione fisica del socio ipotizzata dalla Massima Triveneto può dirsi sospesa almeno fino al termine del comma 7 dell’art. 106. Una volta tornati alla “normalità” bisognerà interrogarsi sulla meritevolezza di tutela del socio che manifesti l’esigenza di partecipare “fisicamente” se questo non è previsto dallo statuto.

Anche se lo statuto prevede la presenza del notaio e del Presidente dell’Assemblea simultaneamente nello stesso luogo, oggi questo requisito può non essere osservato. Tornerà a dover essere osservato allo spirare del termine del comma 7 citato.

Potrebbe chiaramente essere opportuno riflettere sulle esigenze concrete della società per adeguare lo statuto e gestire al meglio una Assemblea in teleconferenza anche una volta superata l’emergenza sanitaria.

La domanda che potrebbe porsi è la seguente: chi sottoscrive il verbale ?

In proposito occorre dire che nessuna innovazione è necessaria quando si ha la presenza del notaio. Seppur la formulazione dell’art. 2375 cc. non sia particolarmente chiara quando  asserisce che le assemblee “… devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio” è opinione ormai comune che la disposizione sia da leggere nel senso che il Segretario (non notaio) debba firmare con il Presidente mentre il verbale notarile possa essere sottoscritto solo dal notaio.  La conseguenza è che la firma (del tutto usuale) del Presidente accanto al notaio è più una scelta stilustica di pura opportunità da parte del notaio non imposta da alcuna norma di legge.

All’assemblea in teleconferenza potranno essere abbinate forme di voto elettronico o voto per corrispondenza. Anche questa non è una previsione tassativa ma una opportunità dettata dalle circostanze.

Da un punto di vista pratico l’assemblea per teleconferenza dovrà essere ben organizzata a partire dalla relativa convocazione, preoccupandosi del fatto che fare a meno della presenza fisica è possibile, ma occorrono alcune accortezze per assicurare il rispetto della collegialità e dell’informativa pre e durante l’Assemblea.

La Collegialità intesa in senso ampio significa offrire una serie di garanzie al socio partecipante all’assemblea. Al di fuori dell’emergenza sanitaria, qualora il socio intenda partecipare fisicamente all’assemblea, a lui sarà comunicato il luogo e l’ora, gli sarà garantito l’accesso alla documentazione informativa necessaria o imposta dalla legge, gli sarà garantita la possibilità di intervento (secondo le modalità definite dal Presidente), di voto e di “interscambio” documentale.

Queste esigenze fisiche dovranno trovare la loro naturale collocazione all’interno della teleconferenza: il luogo fisico sarà sostituito, a seconda della tecnologia prescelta, o dal luogo fisico telecollegato (ipotesi storica) o dal “luogo virtuale” del collegamento. Il sistema prescelto dovrà poi garantire intervento e interscambio in tempo reale.

Dal punto di vista del verbalizzante e del Presidente, sarà necessario che il sistema prescelto  sia adeguato a garantire l’identificazione dei partecipanti con certezza, il che potrà essere attuato con diversi sistemi non aprioristicamente identificabili. Ad esempio in una società dalla ristrettissima compagine azionaria sarà sufficiente la presenza di fronte allo schermo del proprio computer, mentre in società dalla più ampia compagine azionaria potrebbero essere attuati sistemi più articolati.

Anche per l’esercizio del diritto di voto il sistema prescelto e la consistenza della base azionaria detteranno le regola. Nessuna regola impone che la sistema di videoconferenza siano abbinate delle forme di voto elettronico. Questo aspetto potrà essere ritenuto superfluo con compagini azionarie minime. All’aumentare del numero dei soci potrà essere abbinato il voto elettronico con sistemi ad hoc forniti e controllati dalla società ovvero mediante forme più elementari come l’espressione per posta elettronica o PEC.

IN ESTREMA SINTESI

per le società, siano esse srl o spa dalla ristretta compagine azionaria, al di là di ogni previsione statutaria è possibile tenere assemblee ordinarie o straordinarie anche solo in teleconferenza. Grande attenzione dovrà essere posta alle modalità di convocazione. Oggi le piattaforme informatiche offrono sistemi di teleconferenza agili ed accessibili che consentono di gestire pluralità di singoli collegamenti che possono interscambiare  documentazione in tempo reale. Molti di questi sistemi necessitano la titolarità del software al solo “organizzatore” mentre gli “invitati” alla teleconferenza si collegano in maniera agile senza necessità di particolari strutture, nella maggior parte dei casi anche per il tramite di uno smartphone ormai in dotazione ai più.

Il notaio potrà trovarsi insieme al Presidente o in Luogo diverso al momento assembleare. Sarà preferibile in questo momento, in ossequio alla normativa d’emergenza, la presenza in luogo diverso. Al termine del lavoro assembleare il verbale potrà essere sottoscritto anche dal solo notaio.

Si ricorda che stante il disposto dell’art. 2375 terzo comma “Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione”, la legge non impone la contestualità dell’assemblea e della sua Verbalizzazione. Il notaio potrà assistere all’assemblea interamente in teleconferenza e redigere il verbale in un secondo momento. Deciderà quindi se sottoscriverlo da solo o richiedere la sottoscrizione del Presidente.

corona virus

corona virus

Comunicazione: misure di protezione sindrome Covid 19 – indicazioni organizzative

Mariano Comense, 15 ottobre 2021

 

A far data da oggi 15 ottobre 2021 entrano in vigore le disposizioni del D.L. 21-9-2021 n. 127, che integrano e sostituiscono le disposizioni precedentemente in vigore per fare fronte all’emergenza sanitaria e prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Le disposizioni prevedono che chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato sia tenuto, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass).

Questa disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni con l’eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Lo Studio Notarile rientra tra i luoghi ove il controllo dovrà essere effettuato.

A tale fine:

  • Lo Studio Notarile Cesare Spreafico assicura la stretta osservanza per se e per il personale alle proprie dipendenze della normativa sopra detta e dei relativi controlli;
  • In base alle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato i clienti dello studio non rientrano tra i soggetti tenuti a esibire il Green Pass. Si raccomanda tuttavia ai clienti di comunicare allo studio particolari situazioni che li riguardino per poter predisporre per tempo le cautele del caso.
  • In base alle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato rientrano tra i soggetti tenuti a esibire il Green Pass i consulenti, lavoratori autonomi (es. visuristi, tecnici informatici), dipendenti da enti pubblici o privati, e i liberi professionisti (es. avvocati, commercialisti, geometri), agenti immobiliari. Qualora pertanto i suddetti soggetti non fossero in possesso del Green Pass non potranno avere accesso ai locali dello studio senza alcuna facoltà di deroga se non in base alla legge.

 

Si informano i clienti che i nostri uffici di Mariano Comense ed Erba sono regolarmente aperti per assicurare i propri servizi.

Tuttavia, per assicurare una corretta e ordinata gestione del lavoro in sicurezza sia per il personale di studio che per i nostri clienti, abbiamo deciso di adottare alcune regole che mirano prevalentemente a contenere i contatti ed evitare afflussi di persone nello stesso momento.

Certi di condividere con tutti Voi l'attenzione all’etica, alla salute pubblica e alle indicazioni di medici e specialisti e alle disposizioni Ministeriali, indichiamo qui di seguito il nostro protocollo di attenzione, in attesa di ritornare alle consuete abitudini e di poterVi accogliere liberamente nei nostri uffici anche solo per un saluto o per il piacere di ritrovarci intorno a un tavolo.

 

  • Gli uffici sono raggiungibili telefonicamente dal lunedì al venerdi (ore 8.30 –18.30);
  • L’accesso fisico è permesso solo a chi ha un atto fissato. In altri casi e per altre esigenze si prega di prendere contatti telefonici per fissare un appuntamento.
  • L’accesso è consentito solo alle persone che hanno appuntamento e/o che devono firmare l’atto (no accompagnatori, no bambini ecc.). Al fine di consentire ai Vostri tecnici,  consulenti e mediatori di potervi assistere adeguatamente,  faremo in modo di garantire l’inoltro delle bozze in modo che possiate esaminarle con i medesimi in tempo utile per la stipula e approfondire i singoli aspetti di ogni pratica. L’accesso fisico dei propri consulenti è di regola soggetto oltre che al controllo del Green Pass anche alla verifica delle condizioni di sicurezza dei locali in funzione del numero delle persone partecipanti e del distanziamento.
  • I Clienti sono pregati di accedere all'interno dell'ufficio per la sottoscrizione dell'atto solo nel momento in cui sono tutti presenti in maniera tale da garantire la minima permanenza possibile in luogo chiuso. L'attesa all'esterno dell'Ufficio, per quanto siano adottate tutte le misure possibili, è certamente più sicura che all'interno sia per i clienti che per il personale;
  • I Clienti dovranno accedere all'Ufficio necessariamente muniti di mascherina. Lo Studio non è in grado di fornire mascherine ai clienti. Si prega altresì di utilizzare i gel igienizzanti messi a disposizione all'ingresso dell'Ufficio. Analoga accortezza osserveranno nei Vostri confronti il Notaio e i Suoi Collaboratori.   
  • In ogni ufficio sono stati predisposti gel igienizzanti a disposizione dei clienti e le sale stipula vengono adeguatamente igienizzate prima dell’arrivo dei clienti;
  • Lo studio ha attivato modalità tali da permettere di effettuare colloqui direttamente con il Notaio in videoconferenza o telefonici per chi avesse tale possibilità. Tale modalità risulta sempre preferibile.
  • Per la consegna della documentazione cartacea di prega di contattare telefonicamente i nostri uffici che Vi daranno indicazioni in proposito;

Restiamo a disposizione per ogni richiesta in proposito.

Ci auguriamo di sentirvi presto e soprattutto di rivedervi presto nei nostri Uffici

 

Cesare Spreafico e Collaboratori

Coacervo e legalità tributaria

Coacervo e legalità tributaria

Coacervo ereditario, imposta di successione e principio di legalità

Coacervo è un termine ignoto ai più e, nell’ambito dell’imposta di successione e donazione indica la necessità di sommare all’asse ereditario (o all’attuale oggetto della donazione) le donazioni effettuate anteriormente.

La norma ha due principali fonti normative:

in materia successoria l’art. 8 del  D.Lgs. 31-10-1990 n. 346 che al comma 4 recita “Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento.”;

in materia di donazione l’art. 57 del medesimo provvedimento: “ Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte (…) Negli atti di donazione (…) devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi (…)

Ha ancora senso parlare oggi di coacervo ?

Nell’ambito delle donazioni la risposta è senza dubbio positiva. L’art. 57 trova piena applicazione. Nel nuovo impianto dell’imposta di donazione il “cumulo” con le donazioni precedenti è funzionale a determinare se siano o meno superate le franchigie di legge.

A esempio: se un soggetto dona al proprio fratello la somma di Euro 80.000,00 con le franchigie attuali la donazione sarà esente da imposta in quanto “in franchigia”. Nel caso di una seconda donazione dell’importo di Euro 50.000,00 con atto successivo, la medesima, pur essendo inferiore a Euro 100.000,00 sarà soggetta a imposta nella misura del 6% sull’importo di Euro 30.000,00 (Euro 80.000,00 + Euro 50.000 = Euro 130.000,00 di cui Euro 100.000,00 “in franchigia” ed Euro 30.000,00 soggetti a imposta).

Nell’ambito dell’imposta di successione la questione merita più di un dubbio.

Facciamo un passo indietro.

A cosa serviva il coacervo nelle successioni ? l’art. 8 testualmente dice “è maggiorato ai soli fini della determinazione delle aliquote…”. La disposizione era strettamente legata all’impianto originario del T.U. sulle successioni e donazioni.

IL T.U. nasceva nel 1990 con un impianto particolare. L’imposta seguiva una impostazione progressiva: l’importo dell’imposta era determinata da due aliquote distinte, una in funzione dell’asse ereditario e una (maggiorazione) determinato dal rapporto di parentela. L’impostazione seguiva scaglioni progressivi.

In questo contesto, in assenza di coacervo, le donazioni potevano essere un facile strumento di elusione della progressività. Pertanto il coacervo serviva per “collocare” il residuo ereditario all’interno dello scaglione di valore corretto (“…ai fini della determinazione dell’aliquota…”).

L’art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Governo Prodi) ha modificato una prima volta l’imposta rendendola proporzionale, ovvero con una percentuale fissa in funzione del solo rapporto di parentela su un importo eccedente la somma di lire 350.000.000.

L’imposta è stata poi soppressa dagli articoli da 13 a 17, L. 18 ottobre 2001, n. 383 (Governo Berlusconi bis) e poi nuovamente istituita dal comma 47 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (Governo Prodi bis) fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54 dello stesso articolo 2.

Nell’ultima versione le aliquote non sono più all’interno del D.Lgs. 31 ottobre 1990, ma nel comma 48 art. 2 l. 262/2006 e quindi il vecchio art. 7 risulta di fatto (ma non testualmente) abrogato.

Due pertanto i motivi per ritenere implicitamente abrogato l’istituto del coacervo in materia di successioni:

in primo luogo il fatto che sia implicitamente abrogato l’art. 7 al quale l’art. 8 farebbe riferimento. Siccome il D.lgs. 346 del 1990 è stato “riesumato” dopo essere “defunto” con la riforma del Governo Berlusconi, lo è stato in quanto compatibile con i commi da 48 a 54 della legge che lo ha riesumato. E il coacervo sembra incompatibile con le nuove disposizioni.

In secondo luogo, soprattutto da un punto di vista letterale, il coacervo era operazione necessaria solo (non “anche”, ma “solo”!) per la determinazione delle aliquote applicabili. Nell’imposta dopo il 2000 le aliquote sono uniche in funzione del rapporto di parentela e non in funzione del valore dell’asse. Ritendere il “coacervo” per la determinazione della “franchigia” è operazione concettualmente diversa dalla determinazione dell’”aliquota applicabile”.

Da ultimo nei diversi interventi normativi il legislatore è ben attento a non limitare la portata del “coacervo” nelle donazioni quale operazione funzionale solo al calcolo delle aliquote, eppure anche l’impianto dell’imposta di donazione è cambiato come l’imposta di successione. Nell’imposta di successione tuttavia il legislatore non interviene sull’art. 8 (ubi lex voluit dixit ….).

L’Agenzia delle Entrate appare di contrario avviso. Nella Circolare 3 del 2008 al punto 3.2.3. asserisce che “Ai soli fini dell’applicazione della franchigia sulla quota devoluta all’erede o al legatario, si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dal de cuius a favore dello stesso erede o legatario”. La spiegazione di questo salto logico tra “i soli fini della determinazione delle aliquote” e i “soli fini dell’applicazione della franchigia” nel silenzio del legislatore che nulla dice in proposito, è data nei seguenti termini ”A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 342 del 2000, il disposto dell’articolo 8, rimasto immutato nella sua formulazione, deve logicamente riferirsi non più alla determinazione delle aliquote, stabilite in misura proporzionale, bensì all’applicazione delle franchigie, posto che sotto tale profilo le modalità applicative previste nel precedente regime sono analoghe alle attuali.”. Arrivando a comprendere nel coacervo anche le donazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 che aveva abrogato l’imposta di successione) e il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore dell’attuale regime in materia di successioni) in cui l’imposta era abolita !

La posizione è ampiamente confermata dalle istruzioni alla compilazione della Dichiarazione di successione telematica, come si evince facilmente nel quadro ES – Donazioni ed atti a titolo gratuito.

Di contrario avviso la Corte di Cassazione in proposito Cass. civ. Sez. V Sent., 06-12-2016, n. 24940 “In tema d'imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva in forza dell'art. 69 della l. n. 342 del 2000, deve ritenersi implicitamente abrogato l'art.8, comma 4, del d. lgs. n. 346 del 1990, che prevedeva il cumulo del "donatum" con il "relictum" al solo fine di determinare l'aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore non dell'asse, ma della quota di eredità o del legato”. E la quasi contemporanea Cass. civ. Sez. V, 16-12-2016, n. 26050 ”La previsione di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 346 del 1990, rescrivente il coacervo del donatum con il relictum, non era finalizzata a ricomprendere nella base imponibile anche il donatum (oggetto di autonoma imposizione), ma unicamente a stabilire una forma di "riunione fittizia" nella massa ereditaria dei beni donati, ai soli fini della determinazione dell'aliquota da applicare per calcolare l'imposta sui beni relitti. Orbene, fermo restando che il "cumulo" non sortiva effetto impositivo del donatum, ma soltanto effetto determinativo dell'aliquota progressiva, si ritiene logica e coerente conseguenza che, eliminata quest'ultima in favore di un sistema ad aliquota fissa sul valore non dell'asse globale ma della quota di eredità o del legato, non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo.

L'istituto del "coacervo" previsto dal D.Lgs. n. 346/1990, art. 8, comma 4, secondo cui il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, essendo venuto meno il sistema impositivo mediante aliquote progressive, non può ritenersi comunque tuttora vigente al residuale fine di individuare la base imponibile al netto della franchigia esente da imposta.”

L’impostazione della Cassazione non è del tutto condivisa dalla dottrina. Parte della medesima infatti è ripiegata sulla posizione dell’Amministrazione finanziaria. Le argomentazioni, oltre che di carattere logico sono anche di carattere analgico giuridico. Secondo tale impostazione, negando lo spazio al coacervo si aprirebbe la strada ad una programmazione successoria/fiscale particolare. Poniamo il caso di un soggetto titolare di un patrimonio di Euro 2.000.000 ed un solo figlio. Chiaramente se il soggetto venisse a mancare intestato e senza aver disposto nulla in donazione l’imposta all’aliquota attuale ammonterebbe a Euro 40.000 (ovvero 1.000.000 in franchigia e 1.000.000 X 4%). Qualora invece, senza dar spazio al coacervo, il medesimo disponesse una donazione di 1.000.000, alla morte del donante, nessuna imposta graverebbe sul figlio erede. La conseguenza sarebbe una estensione analogica in materia successoria di quanto mantenuto in materia di donazione.

Tuttavia la domanda fondamentale è: è sufficiente la logica per creare una imposta o è necessaria una norma ?

A propendere per la seconda soluzione non è solo la Cassazione, ma probabilmente direttamente la Costituzione. L’art. 23 recita “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.”. La formulazione oltre che per prossimità è molto simile all’art. 25 in materia di responsabilità penale.

L’imposizione tributaria segue un principio di legalità: un tributo esiste in quanto imposto dalla legge. Se la legge, ancorché possa apparire incoerente con il resto dell’impianto normativo (ma oggi in materia Tributaria richiedere la coerenza è certamente un azzardo!), non prevede l’imposizione di una certa fattispecie, allora la fattispecie non deve essere tassata. Tassare in via analogica, così come non è consentito in materia penale, non dovrebbe essere consentito in materia tributaria.

L’orientamento della Cassazione, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, deve essere senz’altro condiviso.

Come comportarsi oggi ?

Difficile rispondere a questa domanda.

Aderendo alla tesi della Cassazione in dichiarazione di successione non dovrebbero essere inserite le donazioni. Tuttavia il modello approvato dall’Agenzia le prevede il loro inserimento. Gli operatori pratici segnalano numerose richieste da parte dell’Agenzia delle Entrate di inserimento in dichiarazione di donazioni non inserite.

Il rischio oltre che dal contenzioso specifico sulla vigenza o meno del coacervo deriva dalla sanzione per infedele dichiarazione ex art. 51 del medesimo Testo Unico (dal 100 al 200% dell’imposta non pagata). L’infedeltà della dichiarazione è definita nell’art. 32, comma 3, del T.U.S., il quale, tra le varie cause che la producono, prevede la mancata indicazione nella dichiarazione di successione delle donazioni anteriori alla data di scomparsa del de cuius da quest’ultimo effettuate.

Rinuncia eredità

Rinuncia eredità

RINUNCIA ALL’EREDITA’: ALCUNE ACCORTEZZE

Nel nostro sistema successorio l’eredità si acquista mediante l’accettazione.

Ciò significa che quando si apre una successione (momento che coincide con la morte del soggetto di cui si tratta) colui che comunemente individuiamo come “erede” in realtà è solo un “chiamato all’eredità” e cioè un soggetto che non è ancora investito dei diritti ed obblighi che comporta l’accettazione dell’eredità stessa. Non è ancora il “proprietario” dei beni del defunto e non è ancora il “responsabile” dei debiti del defunto.

Il “chiamato” ha uno stretto rapporto con l’eredità. Avrà il diritto di accettarla o di rifiutarla. Avrà il diritto di valutarne con attenzione la consistenza e, mentre riflette, avrà il potere di compiere alcune operazioni “conservative” che non lo rendono ancora erede.

Chiaramente i terzi, specialmente coloro che vantavano crediti verso il defunto, hanno interesse a capire come si muove il chiamato perché da quello che sarà il comportamento del chiamato dipenderà la sorte del loro credito.

Con l’accettazione pura e semplice, ovvero quella senza il beneficio di inventario, avviene la confusione dei patrimoni e pertanto l’erede risponde dei debiti del defunto anche con i suoi beni e anche oltre il valore dell’asse ereditario.

Il rapporto tra il chiamato e l’eredità e il comportamento del chiamato con i beni ereditari è importante per capire se il chiamato ha accettato o meno l’eredità

Il Chiamato potrà accettare l’eredità con dichiarazione espressa o con un comportamento concludente. Mentre il primo caso è facile da individuare il secondo richiede di individuare un atto di disposizione di un bene ereditario ovvero un atto che il chiamato poteva compiere solo comportandosi come erede in tutto e per tutto come ad esempio vendere un bene, riscuotere un credito o pagare un debito del defunto.

La legge poi distingue il chiamato che si trova nel possesso dei beni ereditari rispetto al chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari.

Il chiamato che è nel possesso dei beni ereditari per oltre re mesi è considerato erede puro e semplice, mentre il chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari potrà prendersi un tempo notevolmente più lungo per decidere se accettare o meno l’eredità e tale termine coincide con la prescrizione del diritto di accettare (dieci anni).

Colui che non vorrà avere alcun rapporto con l’eredità potrà rinunciarvi.

Pertanto, valutata la situazione, per le più svariate ragioni il chiamato potrà disinteressarsi delle sorti dell’eredità. Le ragioni possono essere le più varie, ad esempio:

- si tratta di una eredità passiva e si vuole evitare di dover rispondere delle passività ereditarie o di affrontare la complessa pratica di accettazione con beneficio di inventario;

- si tratta di una eredità che non si vuole conseguire per ragioni morali;

- si tratta di una eredità che non si vuole conseguire per favorire il subentro delle generazioni successive nella posizione del defunto.

Apparentemente si tratta di una situazione molto semplice. Resa la dichiarazione colui che ha rinunciato è come se non fosse mai stato chiamato all’eredità (art. 521 cc.).

Tuttavia occorre tenere in debita considerazione almeno due particolarità che impegneranno il chiamato rinunciante in termini maggiori rispetto alla pura rinuncia.

Profilo fiscale:

L’art. 28 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, comunemente noto con il TU delle successioni e donazioni  dispone che “La dichiarazione della successione deve essere  presentata  all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può  essere  spedita  per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel  giorno  in  cui  è consegnata all'ufficio postale,  che  appone  su  di  essa  o  sul  relativo involucro il timbro a calendario.” E continua sancendo che “Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità  e

i legatari ….” . La norma pertanto non impone all’erede di presentare la dichiarazione di successione, ma al chiamato.

Chiaramente il chiamato che non ha accettato ancora l’eredità e non si trova nel possesso dei beni ereditari sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione.

Ma quale è la posizione del rinunciante ?

Il rinunciante, come dice la legge si considera come mai chiamato all’eredità, quindi a stretto rigore non è tenuto a presentare la dichiarazione di successione.

Non è quindi tenuto a compiere alcunchè di rilevanza fiscale ?

L’art. 28 al comma 5 dispone che “I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo  della

dichiarazione  seanteriormente  alla  scadenza  del   termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità o al legato (…) e  ne hanno informato per raccomandata l'ufficio  del  registro,  allegando  copia

autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità (…)”.

Quindi per essere esonerati dalla dichiarazione di successione dovranno aver rinunciato entro l’anno dall’apertura della successione e comunicato la rinuncia all’Agenzia delle Entrate.

Chiaramente laddove la rinuncia abbia come fine quello di far subentrare alctri chiamati ce presenteranno la successione nei termini varrà il disposto del comma 4 per cui “Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non  si considera omessa se presentata da uno solo” e quindi la mancata comunicazione all’Agenzia non sortirà effetti negativi.

Profilo Civilistico:

Una particolare attenzione dovranno avere quei chiamati che si trovano nel possesso dei beni ereditari e decidono, prima del decorso dei tre mesi dall’apertura della successione (dopo sarebbe inutile e senza effetto) decidano di rinunciare all’eredità.

L’opinione più diffusa e quella certamente da preferire e con essa anche la giurisprudenza tradizionale ponevano il termine dei tre mesi come spartiacque ideale tra l’essere considerato erede e essere un semplice chiamato. Nei tre mesi il chiamato poteva rinunciare all’eredità senza dover fare l’inventario. Questa interpretazione in sintesi si fondava  sul dettato normativo che considera il rinunciante come se non fosse mai stato chiamato all’eredità (art. 521 cc) tagliando sin dall’origine il rapporto tra eredità e (già) chiamato. Peraltro i terzi possono conoscere la recisione di questo legame dal registro delle successioni dove sono registrati gli atti di rinuncia.

Purtroppo però una piccola parte della giurisprudenza più recente ha messo i dubbio questa ricostruzione dando un valore diverso all’art.  485 che recita “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. (…) Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice (…)  Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice

In particolare la Cass. civ. Sez. III, 29-03-2003, n. 4845 ha disposto che “L'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 c.c., ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519 c.c., in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice”.

Quindi in buona sostanza il chiamato dovrebbe comunque compiere l’inventario se si trova nel possesso dei beni ereditari e poi rendere la dichiarazione di rinuncia. Senza inventario la rinuncia sarebbe da considerarsi non efficace. Si tratta in realtà di un orientamento non consolidato sebbene alcuni autori vedano una conferma dalla successiva Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 13-03-2014, n. 5862 “Ai sensi dell'art. 485 c.c. il chiamato all'eredità, che si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l'onere di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l'eredità con beneficio dell'inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa.”.

Questo orientamento,a cnora isolato, pur non mutando la comune opinione che la rinuncia nei tre mesi anche in assenza di inventario sia efficace impone particolare prundenza anche considerando la situazione di possesso dei beni ereditari è una situazione particolarmente “scivolosa” bastando anche un solo bene ( vedi  Cass. civ. Sez. II, 14-05-1994, n. 4707 ”Il possesso dei beni ereditari (…)non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (…)” ) e non essendo necessaria un comportamento particolarmente stretto, bastando una qualsiasi relazione con i beni  ( sempre Cass. civ. Sez. II, 14-05-1994, n. 4707 “esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.”)

Acquisto di immobili ristrutturati

Acquisto di immobili ristrutturati

Agevolazioni per l’acquisto degli immobili ristrutturati

Il "T.U. Imposte sui redditi" all’art. 16 bis prevede una serie di detrazioni per interventi di recupero edilizio.

Il comma 1 introduce l’agevolazione  dicendo che “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle  stesse  non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute  ed  effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base  di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi (…)”.

Il comma 3 estende le detrazioni in oggetto anche agli “interventi  di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione  edilizia  di  cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del  Presidente

della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  riguardanti  interi  fabbricati, eseguiti da imprese di  costruzione  o  ristrutturazione  immobiliare  e  da cooperative edilizie, che provvedano  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile”, specificando che “La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario  delle  singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36  per  cento  del  valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento  del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.”

Ricapitolando il disposto normativo la detrazione compete:

- all’acquirente delle singole unità immobiliari;

- importo della detrazione forfetario 25% del prezzo risultante dall’atto;

- entro l’importo di Euro 48.000,00 (per ora elevato a Euro 96.000);

- per singole unità immobiliari.

L’immobile deve essere acquistato dall’impresa che ha effettuato gli interventi di cui alle lettere “C” e “D” dell’art. 3 del DPR 380, quindi si escludono le manutenzioni ordinarie.

L’impresa deva aver provveduto ad effettuare gli interventi su interi fabbricati.

Ma cosa si intende per ristrutturazione ?

La normativa urbanistica di riferimento, sia nazionale che regionale tende a considerare la ristrutturazione in termini certamente più ampi di quelli a cui la conduce la comune esperienza. Da un punto di vista urbanistico il concetto di ristrutturazione tende a coprire interventi di radicale trasformazione, inclusi gli interventi di demolizione totale e ricostruzione. Anche senza rispetto di sagoma o volumetria.

La domanda che si si pone pertanto è se la detrazione competa sempre e comunque quando il titolo parla di “ristrutturazione” o se debba distinguersi tra ristrutturazione e ristrutturazione.

La Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, riassumendo il contenuto di altre Circolari traccia alcuni distinguo:

- demolizione e ricostruzione senza rispetto della volumetria: e asserisce “Nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente” concludendo che “la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione””

- intervento senza demolizione dell’edificio esistente ma con ampliamento dello stesso: in questo caso “la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione””

La circolare supera invece le perplessità sul rispetto della sagoma in quanto L’art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001, così come riformulato dall’art. 30, comma 1, lett. a), del DL n. 69 del 2013, ridefinisce la fattispecie degli interventi di ristrutturazione edilizia eliminando il riferimento al rispetto della “sagoma” per gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione ed imponendo il solo rispetto della volumetria preesistente”.

Va segnalato che gli interventi normativi successivi hanno (temporanamente) incrementato i limiti quantitativi della detrazione al 50% rispetto al 36% e a Euro 96.000,00 dai 48.000,00 del dettato originario.

Gli importi così incrementati valgono sino al 31 dicembre 2019 (salvo proroghe).

Non occorre alcuna particolare forma di pagamento. Non occorrerà raccogliere la documentazione inerente i lavori effettuati perché la detrazione, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, spetta in via forfettaria sul 25% del prezzo. Su questo importo andrà calcolata la detrazione (del 50 o 36%)

L’agenzia delle entrate nella guida aggiornata al luglio 2019 (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Ristrutturazioni+edilizie+it_Guida_Ristrutturazioni_edilizie_Maggio2019.pdf/ed587c35-c2d6-7346-b79f-e2409b6a8c92) riporta il seguente utile esempio di calcolo:

Un contribuente acquista un’abitazione nel 2019 al prezzo di 200.000 euro.

Il costo forfetario di ristrutturazione (25% di 200.000 euro) è di 50.000 euro.

La detrazione (50% di 50.000 euro) è pari a 25.000 euro.

conto corrente e comunione dei beni

conto corrente e comunione dei beni

Conto Corrente e Comunione Legale

L’art. 11 del D.Lgs. 31-10-1990 n. 346 (T.U. successioni e donazioni) in materia di Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario recita che “Si considerano compresi nell'attivo ereditario (…) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome (…) e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.”.

Per quanto concerne i rapporti di conto cointestati sono già stati trattati in altro contributo.

La domanda cui si cercherà di rispondere è la seguente: il conto corrente intestato ad un coniuge che versa in comunione legale a chi spetta ? l’ipotesi è del tutto dfferente rispetto al conto corrente intestato ad un solo coniuge.

La giurisprudenza più risalente era orientata nel ritenere che il coniuge non intestatario del conto corrente, benchè in comunione legale, non vantasse (salvo prova contraria) alcun diritto sul saldo attivo di quel conto.

Questa opinione si basava sulla considerazione che l’oggetto della comunione legale (art. 179 del codice civile) fosse legata al concetto di diritto reale e non ai diritti di credito.

Giova, a tale proposito, ricordare che il rapporto di conto corrente è un contratto tra la Banca ed il Cliente. Il cliente deposita il denaro sul conto corrente e ne perde la proprietà (del denaro). Il denaro diventa di proprietà della Banca. La Banca diventa debitrice nei confronti del cliente del saldo attivo del conto. Il cliente pertanto  non è proprietario del denaro ma titolare di un diritto di credito verso la Banca in quanto creditore.

L’orientamento è ben riassunto dalla massima Cass. civ. Sez. V, 01-04-2003, n. 4959 “In tema di imposta sulle successioni, il saldo attivo di un conto corrente bancario intestato al "de cuius", va tassato per intero, anche se il defunto era in regime di comunione legale con il coniuge, atteso che la comunione legale fra i coniugi, di cui all'art. 177 c.c., riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione.”.

Come ben evidente la questione ha implicazioni fiscali e civili:

  • Implicazioni Fiscali: stabilire se un conto corrente è in comunione significa decidere se un determinato conto corrente debba essere inserito per intero nella successione del coniuge deceduto oppure solo per la quota di metà;
  • Implicazioni Civili: stabilire se un conto corrente è in comunione significa decidere se esiste una presunzione in favore del coniuge cointestatario di appartenenza del saldo attivo del C/C pari alla metà (per esempio in fase di separazione).

L’Amministrazione Finanziaria con la Circ. n. 53 (prot. n. 400885) del 6 dicembre 1989 e successivamente con la Ris. n. IV-9-022 del 16 luglio 1993 ha ritenuto che il conto corrente intestato al coniuge defunto in comunione legale appartenesse per intero allo stesso coniuge defunto. In sostanza non lo riteneva (e forse non lo ritiene tuttora) compreso nell’elenco dell’art. 179 del codice civile e sostiene che l’”apparenza” creata dal conto intestato ad uno solo dei coniugi, dove comunque potevano finire somme estranee alla comunione legale (ad esempio un risarcimento danni), non potesse essere superata.

La Corte di Cassazione ha tuttavia rivisto il proprio orientamento tradizionale arrivando ad ammettere che anche i diritti di credito possano formare oggetto della comunione legale.

La Cass. civ. Sez. I con Sentenza, 09-10-2007, n. 21098 sostiene che “La comunione legale (…) prevede uno schema normativo non finalizzato (…) alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi (…)  la ratio della disciplina (…) trascende il carattere del bene (…) e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto; ne consegue che anche i crediti (…) sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod. civ. poste dall'art. 179 cod. civ”.

Per la verità la Suprema Corte non afferma che sempre il conto corrente intestato ad un coniuge sia paragonabile ad un “acquisto” in comunione, ma si limita a non ritenere la natura del diritto di credito incompatibile con il regime di comunione legale. In particolare  la Suprema Corte, negli orientamenti successivi sembra porre l’attenzione più che altro sulle vicende che hanno portato al formarsi del conto corrente intestato ad uno solo dei coniugi.

Se il conto corrente si è formato con risorse di uno solo dei coniugi, estranee come provenienza alla comunione legale (art. 179 cc.) il conto corrente non entrerà in comunione.

In questo senso sembra deporre la Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 17-07-2018 ”I coniugi, coniugati in regime di comunione legale dei beni, al momento della separazione personale, devono ripartirsi nella misura pari alla metà la somma rinveniente sul conto corrente cointestato e costituito in costanza di matrimonio. A tale regola fa eccezione il caso in cui uno dei due coniugi riesca a dimostrare che il denaro sul conto corrente sia il frutto del proprio lavoro e che l'intestazione è fittizia e realizzata solo al fine di garantire all'altro una disponibilità economica per il ménage familiare.” Dove anche il conto cointestato non necessariamente appartiene ai coniugi in pari quote e andrà diviso in sede di separazione.

Sempre in questo senso Cass. civ. Sez. I, 20-01-2006, n. 1197 “In tema di comunione legale tra coniugi, il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di deposito bancario sul proprio conto corrente”.

Se invece il conto corrente è intestato ad uno solo dei coniugi e viene alimentato con i proventi dell’attività (o i frutti dei beni) del coniuge defunto, secondo la Suprema Corte seguirà la regola dell’art. 177 primo comma lettera “c” (Costituiscono oggetto della comunione: b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati). Pertanto, in questo caso, essendo la morte una delle cause di scioglimento della comunione legale, quanto a quella data residuerà sarà da considerarsi oggetto della comunione legale.

In questo senso la Cass. civ. Sez. V Sent., 06-05-2009, n. 10386 “Il saldo attivo di un conto corrente bancario o postale intestato in regime di comunione legale dei beni soltanto ad uno dei coniugi, e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente, deve considerarsi pure facente parte della comunione legale dei beni al momento del decesso dell'intestatario ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. c), c.c., allorquando cioè si verifica in concreto lo scioglimento della comunione determinato dalla morte, con il conseguente riconoscimento, a maggior ragione da tale data, di una titolarità comune dei coniugi sul predetto saldo” La Suprema corte prosegue precisando che il diritto del conige superstite non è un diritto ereditario ma ha diritto sulla metà del C/C direttamente dalle norme sulla comunione (“sicché il coniuge superstite, attesa la presunzione di parità delle quote, ha un diritto proprio e non ereditario sulla metà dei frutti e dei proventi residui persino nell'ipotesi che essi fossero stati esclusivi del coniuge defunto”). In senso conforme Cass. civ. Sez. V Sent., 23-02-2011, n. 4393

In Conclusione:

sotto il profilo civilistico: valutare se un conto corrente ricada o meno in comunione legale richiede una indagine sulla genesi del conto corrente. In difetto di prova contraria, secondo le regole della comunione differita, al momento dello scioglimento della comunione legale (separazione o morte) la somma residua sarà da considerarsi comune.

Sotto il profilo fiscale: varrebbe la stessa regola, salvo comunque ritenere vigente la presunzione per cui, il conto intestato ad un solo coniuge in regime di comunione legale, sarà da considerarsi caduto in successione per la quota di un mezzo, mentre l’altra metà apparterrà al coniuge superstite come diritto proprio (in applicazione delle norme  sulla comunione legale). Questa considerazione deriva dal consolidato orientamento sella Suprema Corte, tuttavia non può dirsi acquisito anche dall’Amministrazione Finanziaria che non risulta aver cambiato il proprio orientamento rispetto alle circolari sopra riportate. Dichiarare in successione unicamente la quota di un mezzo, benchè corretto, potrebbe comportare un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.

conto cointestato

conto cointestato

DI CHI E' IL CONTO CORRENTE COINTESTATO ?

L’esigenza più frequente: una persona che, per i più svariati motivi, spesso legati all’avanzare dell’età, intende affiancare a se un’altra persona di fiducia nella gestione del proprio conto corrente.

Le soluzioni proposte dagli istituti di credito sono generalmente la delega ad operare sul conto e la co-intestazione del conto corrente.

La delega a operare sul conto non muta la titolarità della somma sul conto stesso, che rimane quindi di esclusiva proprietà del correntista iniziale. L’altra persona (il delegato) agisce sul conto corrente per mezzo una procura con poteri che possono essere più o meno estesi. In qualunque momento il correntista può ampliare, limitare o togliere alcune o tutte le facoltà della delega.

Con la cointestazione la soluzione è invece più profonda.

L’Art. 1854 del codice civile in proposito dice “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.

In buona sostanza, quando si depositano soldi sul conto corrente, il correntista perde la “proprietà” dei soldi stessa che diventano di proprietà della Banca. La Banca, a sua volta, diventa debitore del correntista di una somma pari a quella depositata. Quando si ha cointestazione la legge quindi dice unicamente che tutti i cointestatari “sono considerati” (quindi non “sono”, ma “sono considerati”) creditori della Banca (quindi “creditori” e non “proprietari del denaro”).

Di differente tenore l’art. 11 del D.Lgs. 31-10-1990 n. 346 (T.U. Successioni e Donazioni) che dice ”Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b), depositati a nome del defunto (…) compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate”

In questo caso la legge parla di titolarità per quote e detta una presunzione semplice di appartenenza (“si considerano uguali se non risultano diversamente determinate”) a tutti i contitolari per quote uguali. Tuttavia la norma ha solo implicazioni fiscali e comunque ammette la prova contraria.

Quindi la domanda è: a chi appartiene il denaro depositato sul conto cointestato ?

La Cassazione 9-07-1989, n. 3241, occupandosi di una somma versata in seguito alla liquidazione del TFR di un coniuge sul conto cointestato ad entrambi ci chiarisce che “Nel conto corrente bancario cointestato a più persone, con facoltà di compiere operazioni anche separatamente, i rapporti interni fra i correntisti sono regolati non dall'art. 1854 c. c., che riguarda i rapporti fra i medesimi e la banca, ma dall'art. 1298, 2° comma, c. c., in base al quale il debito od il credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;” Quindi conclude che “ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi (nella specie, trattandosi dell'indennità di buonuscita riscossa con il collocamento a riposo), si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo”.

Sempre la Cassazione con Sentenza, 19-02-2009, n. 4066 occupandosi di un conto cointestato zio – nipote, ma con somme versate solo dal primo dispone “Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.”

Molto chiara poi la pronuncia della Cassazione  30-05-2013, n. 13614 “La cointestazione delle cassette di sicurezza autorizza il cointestatario alla relativa apertura e prelievo, ma non attribuisce al cointestatario, che sia a conoscenza dell'appartenenza dei beni contenuti ad altri, il potere di disporre come proprietario dei beni ivi contenuti. Analogamente, la cointestazione dei conti bancari autorizza il cointestatario ad eseguire tutte le operazioni consentite dalla cointestazione, ma non conferisce al medesimo, consapevole dell'appartenenza ad altri delle somme affluite su tali conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie.” Arrivando a confermare l’appropriazione indebita per chi opera in tal senso.

La giurisprudenza costante quindi ritiene che la cointestazione incide sulla legittimazione e non sulla proprietà del denaro depositato. Risponde quindi ad una esigenza pratica, permette al cointestatario di agire permettendogli una piena operatività nei confronti della banca, ma non è sufficiente a renderlo comproprietario del denaro (o meglio con creditore verso la banca). In questo senso da ultimo si è espressa la Cassazione con ordinanza 3-09-2019, n. 21963 “In tema di conto corrente, la cointestazione dello stesso, salva prova di diversa volontà delle parti, è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto e, quindi, rappresenta una forma di procura, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente, ovvero dell'intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente, è una forma di cessione del credito che il correntista ha verso la banca e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario.”.

Il titolare iniziale quindi vuole solo permettere ad un’altra persona di operare sul suo conto e non arricchirlo della metà della somma. Perché si abbia anche questo effetto andrà provata la volontà di perfezionare una liberalità indiretta.

Tra le tante il Tribunale Roma Sez. I, 06-06-2017 ha così stabilito: “La possibilità che la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora appartenuta ad uno solo dei cointestatari, possa costituire donazione indiretta è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità”.

IN SINTESI

La cointestazione di un conto non rende il conto automaticamente di tutti i cointestatari.

Se la somma depositata sul conto apparteneva ad uno solo dei cointestatari prima della cointestazione continuerà ad appartenergli anche dopo.

Perché anche il cointestatario che non ha depositato nulla sul conto corrente possa essere considerato contitolare delle somme bisognerà provare che con la cointestazione il correntista originario intendeva perfezionare una liberalità indiretta e quindi arricchire il cointestatario.

Testamento olografo: alcune indicazioni pratiche

Testamento olografo: alcune indicazioni pratiche

Testamento olografo: alcune indicazioni pratiche

Il testamento olografo è il testamento scritto interamente “di mano” dal testatore e sempre “di mano” datato e sottoscritto. Il meno formale dei testamenti previsti dal nostro codice civile rimane pur sempre un documento con una forma ben precisa. La mancanza della forma incide sulla validità del testamento.

L’olografia, cioè la scritturazione “di mano”, ha una funzione ben precisa. È l’elemento che collega il testamento a colui che lo ha scritto.

Nella normale scrittura privata le regole che collegano il documento all’autore sono diverse rispetto alla materia testamentaria. Per prima cosa non si parla di documento interamente scritto di pugno, ma solo di documento sottoscritto (art. 2702). La scrittura farà piena prova se colui che l’ha sottoscritta ne riconosce la sottoscrizione. Evidentemente nel testamento olografo questo non è possibile: quando il testamento olografo acquisterà efficacia il testatore non potrà lui stesso riconoscerne la sottoscrizione perché il testamento acquista efficacia con la morte proprio del testatore.

La legge, quindi, richiede qualcosa di più: che il testamento sia interamente redatto di mano dal testatore. Non si potranno utilizzare mezzi meccanici, caratteri a stampa, computer e stampanti, pena la nullità del testamento. La scrittura a mano garantisce che tutto il testamento provenga dal testatore e non da altri e, indirettamente, garantisce una maggior ponderatezza del contenuto del testamento. Scrivere a mano un testo è infatti una operazione più complessa rispetto a firmare in calce un documento preparato da altri.

La giurisprudenza tende a interpretare con molta rigidità il requisito dell’olografia: ogni elemento della scheda testamentaria che non sia apposto personalmente dal testatore è in grado di pregiudicare la validità del testamento.

Ad esempio, nella prassi è capitato che il testatore non abbia apposto personalmente la data al testamento. La data risultava invece apposta da terzi. In alcune pronunce questo vizio è stato considerato più grave (nullità) rispetto alla mancanza della data (che comporta invece l’annullabilità del testamento). In questo senso testualmente la sentenza Cass. civ. Sez. II Sent., 05-12-2018, n. 31457Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione”. La massima poi prosegue per chiarire che se l’intervento dei terzi è successivo e indipendente dalla volontà del testatore il testamento potrebbe mantenere la propria validità (“Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio "mortis causa" di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del "de cuius"). Cosa ci suggerisce la sentenza: l’ordinamento non tollera che il testatore si faccia aiutare nel confezionare il proprio testamento, mentre si mostra disponibile a salvare la volontà di chi ha fatto testamento quando l’intervento dei terzi è stato fatto all’insaputa del testatore già defunto.

Talvolta nella prassi si presenta un problema piuttosto particolare: il testamento scritto “di mano” dal testatore ma in carattere stampatello. La validità del testamento è abbastanza dibattuta. Secondo alcuni, infatti, la scrittura in stampatello non sarebbe idonea a ricollegare lo scritto al testatore in quanto meccanica riproduzione dei caratteri “da stampa” e priva dei requisiti di personalità della scrittura. Altri interpreti e la giurisprudenza prevalente ritengono che il requisito di forma che la legge impone al testamento olografo sia la scrittura “di mano”, senza ulteriori specificazioni. Dal momento che anche la scrittura in stampatello è scrittura “di mano” non vi sarebbero ragioni per considerare non valido un testamento che soddisfa le richieste della legge. Peraltro non è secondario il fatto che la legge non conosce distinzione tra la scrittura in corsivo e la scrittura in stampatello, che trova una differenziazione soltanto in alcune pronunce giurisprudenziali. In questo senso si è pronunciata la Cass. civ. Sez. II Sent., 05-12-2018, n. 31457 dicendo che “L'abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell'art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell'ottica dell'attribuzione della scheda al testatore. Pertanto, l'uso dello stampatello non può escludere di per sé l'autenticità della scrittura, pur se rappresenta, ove non sia giustificato dalle condizioni psico-fisiche o da abitudine del dichiarante o da altre contingenze, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice di merito, un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di tale autenticità”.

In sintesi: la Suprema Corte afferma la validità del testamento olografo scritto in stampatello, ma afferma anche che, nel caso di contestazione della sua autenticità (ovvero di fronte all’affermazione che il testamento non è stato scritto dal testatore), la scrittura in stampatello rende più difficoltosa la verificazione.

 

CONCLUSIONI

Nella redazione del testamento olografo è bene attenersi a tutti gli elementi formali previsti dalla legge e avere cura che tutti gli elementi (contenuto, data e sottoscrizione) siano curati con grafia corsiva e nella contestualità.

Talvolta la scelta del testamento olografo può rappresentare la scelta più indicata. Si presta maggiormente, ad esempio, a regolamentare situazioni destinate a mutare a breve. Oppure, per via della scritturazione “di mano” si presta ad avere un contenuto meno tecnico e più “personale” rispetto al testamento pubblico. Queste valutazioni non significano che l’intervento del notaio non sia un intervento prezioso. Il notaio potrà prestarsi a valutare forma e contenuto di quanto si vuole scrivere e a custodirlo fiduciariamente, prevenendo così, da un lato l’inserimento di elementi che invalidano il testamento o favoriscono l’insorgere delle liti, e dall’altro la preservazione dell’integrità materiale del documento a fronte di smarrimenti e distruzioni più o meno volontarie.

Qualora si venga in possesso di un testamento olografo, seppure privo della data o redatto in scritture differenti, ovvero ancora scritto in stampatello, consegnarlo al notaio al fine di procedere ad una prima valutazione della completezza formale con il notaio medesimo. Salva l’evidenza di vizi formali di particolari gravità (ad esempio un testamento interamente dattiloscritto o non sottoscritto) la pubblicazione rimane comunque una operazione necessaria e preventiva anche alle contestazioni di carattere formali che potranno aver luogo solo successivamente alla stessa.

Qual è il tuo nome? Nomi e doppi nomi, come comportarsi

Qual è il tuo nome? Nomi e doppi nomi, come comportarsi

Qual è il tuo nome? Nomi e doppi nomi, come comportarsi.

La domanda sembrerebbe semplice: “come ti chiami?”, ma la risposta non sempre lo è.

Partiamo dall’origine: dal notaio si firma con l’apposizione del nome e con il cognome. La firma è parte dell’atto, che deve essere tutto chiaro e leggibile, compresa la firma, che dovrà essere leggibile con il nome e con il cognome.

“Firmi signor Carlo Mario” “ma notaio io Mario non ce l’ho sul codice fiscale” “ma notaio nessuno mi chiama Mario” oppure “ma notaio io ho la virgola”.

Sul nome c’è stata e forse c’è tutt’ora molta confusione.

Nel linguaggio comune si parla di primo e secondo nome, talvolta di nome di battesimo, altre volte di nome dato in Comune e nome dato in Chiesa e via di seguito.

 

CHI È NATO PRIMA DEL 2000

Il concetto di nome era nell’art. 6 del codice civile il quale prevedeva unicamente che “nel nome si comprendono il prenome e il cognome”.

La disciplina era contenuta nell’ Ordinamento dello stato civile di cui al R.D. 9-7-1939 n. 1238. Il nome non viene definito, viene dato per presupposto. Al contrario si dice (art. 72) “E' vietato di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi, e per i figli di cui non sono conosciuti i genitori anche cognomi, ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico, al buon costume o al sentimento nazionale o religioso, o che sono indicazioni di località o in generale denominazioni geografiche (…).”

Era comune dare più di un nome, ma il relativo utilizzo (e relativa certificazione nelle carte di identità e negli estratti) era degradato ad un elemento di prassi. La “virgola” tra un nome e un altro, di regola, faceva degradare il secondo elemento secondario quasi “non ufficiale”. L’elemento risultava dagli estratti e spesso anche nei documenti di identità, con tanto di virgola.

 

CHI È NATO TRA IL 2000 E IL 2012

Si tenta di fare maggiore chiarezza con il D.P.R. 3-11-2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).

Intanto all’art. 35 circoscrive il concetto di nome “Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe”.

Il tentativo neppure tanto velato è quello di eliminare il concetto di “secondo nome”. Il nome è uno solo e può essere formato da più elementi (onomastici). Quindi “Carlo Mario” dell’esempio è un solo nome composto da più elementi. Coerentemente, gli estratti e i certificati riporteranno i due elementi. Se poi nella vita comune viene utilizzato solo il primo elemento, ufficialmente non rileva, come non rilevano i soprannomi.

 

CHI È NATO DOPO IL 2012

Con la L. 10 dicembre 2012, n. 219 viene un po’ modificato il concetto di nome. Si dice infatti che “Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.”

Sparisce il riferimento all’elemento onomastico e si torna al nome. Si torna anche alla “virgola”, anche se questa volta non legata ad una prassi, ma normata.

Quindi il nome non è più uno solo composto da più elementi, ma il nome può essere:

  • Singolo (es. Cesare)
  • Composto da più elementi non separati da virgola (es. Marco Antonio)
  • Composto da più elementi separati dalla virgola (Maria, Francesca)

La differenza tra i casi 2 e 3 consiste nell’“ufficialità” del secondo elemento. Senza la virgola comparirà in atti estratti e certificati e pertanto “andrà usato” nelle occasioni ufficiali, come ad esempio una sottoscrizione di un atto notarile. Con la virgola non comparirà e non andrà utilizzato essendo un elemento “ufficiale” in quanto registrato, ma con minori implicazioni sulla generalizzazione della persona.

 

COSA FARE NEL CASO DI CONFUSIONE

La legge sa che la situazione prima del 2000 era confusa e infatti prevede, già nel testo originario che (art. 36) “Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l'esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all'uso fàttone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.”

Quindi di fronte alle situazioni di confusione la legge offre la possibilità di fare chiarezza in maniera piuttosto semplice.

Bisogna tenere presente che l’anagrafe tributaria, da cui si ricava il codice fiscale, dovrebbe essere allineata all’anagrafe municipale. Nel caso in cui ci sia confusione la regola è che prima si dovrebbe sistemare l’anagrafe municipale e poi si dovrebbe adeguare di conseguenza l’anagrafe tributaria facendosi attribuire un corretto codice fiscale.

Va tenuto presente che le modifiche che si fanno all’anagrafe municipale derivano dalla “volontà del dichiarante o, all'uso fattone”. Quindi, se ho più nomi e la situazione non è chiara ho due possibilità: scegliere la situazione che più mi piace (un solo nome o entrambi o tutti) o quella che corrisponde all’uso (come mi chiamano gli altri). Nell’uso però può rientrare anche l’uso fiscale. Quindi è possibile adeguare l’anagrafe municipale a quella fiscale, magari per il timore di fare confusione con acquisti fatti e posizioni fiscali aperte (imprese, quote, società etc.).