NOVITA’ ONLUS: ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Home / Approfondimenti / NOVITA’ ONLUS: ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

 

 

Scopri perché è fondamentale che le ONLUS vengano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Tutte le Onlus iscritte all’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate che intendono continuare a beneficiare del regime fiscale agevolato dovranno iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro e non oltre il 31 marzo 2026.

L’obiettivo di tale obbligo è quello di andare ad uniformare il quadro normativo del settore no-profit garantendo così trasparenza e continuità, armonizzando il vecchio regime delle onlus che cessa definitivamente di esistere con il Codice del Terzo Settore e consentendo di mantenere le agevolazioni fiscali.

PREMESSA

Con l’introduzione del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 117 del 3 luglio 2017) viene introdotta la categoria unitaria degli Enti del Terzo Settore che ricomprende ad esempio organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici etc..; un ente per rientrare in tale categoria deve essere iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’iscrizione al RUNTS permette di fruire di specifiche agevolazioni fiscali oltre alla possibilità di utilizzare la denominazione ‘ente del Terzo settore’.

A partire dal 2026 agli enti già Onlus che risultino iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore verrà applicata la disciplina del Codice del Terzo Settore.

 

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE:

La procedura da seguire per l’iscrizione della Onlus nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore varia a seconda che l’ente sia già dotato di personalità giuridica, intenda o non intenda acquisirla. In tutti i casi si rivela comunque fondamentale il ruolo del notaio per assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Per tutti i casi in cui l’ente ha o dovrà avere la personalità giuridica la presentazione dell’istanza sarà a cura del notaio, alla stessa dovranno essere allegati:

  • la delibera con la quale viene manifestata la volontà dell’ente di iscriversi al RUNTS
  • lo Statuto adeguato al Codice del Terzo Settore o al D.lgs 112/2017
  • gli ultimi due bilanci consuntivi approvati (redatti secondo i modelli di cui al D.M. n° 39/2020)
  • perizia o situazione patrimoniale aggiornata che accerti la sussistenza del patrimonio minimo

La presentazione di tali documenti è fondamentale per permettere al Notaio di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quali:

  • svolgimento delle attività di interesse generale,
  • patrimonio minimo di 15 mila euro per le associazioni e 30 mila euro per le fondazioni,
  • divieto di distribuzione degli utili etc..

L’iscrizione al RUNTS consente di avere accesso ai regimi fiscali agevolati previsti per gli Enti del Terzo Settore a la possibilità di rendersi beneficiari del cinque per mille.

 

COSA SUCCEDE SE LE ONLUS NON VENGONO ISCRITTE AL RUNTS?

La mancata iscrizione delle Onlus nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 31 marzo 2026 comporterà la perdita della qualifica e l’obbligo di devoluzione del patrimonio maturato durante il periodo in cui l’ente è rimasto iscritto all’Anagrafe ad altro ente che abbia finalità analoghe (escluso invece il patrimonio originario) ai sensi dell’Art. 10, comma 1, lett. f) del D.lgs n° 460/1997.

Tali enti proseguiranno ad operare quali “enti disciplinati dal codice civile” soggetti al regime fiscale generale degli enti non commerciali o commerciali senza poter godere delle agevolazioni già riconosciute ad Onlus ed Enti del Terzo Settore.

Nel caso in cui la Onlus scelga di cessare la propria attività avrà l’obbligo di devolvere l’intero patrimonio ad altro ente che abbia finalità analoga.

Con riferimento alle Onlus dotate di autonomia patrimoniale perfetta (ex Dpr 361/2000) che non intendano iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si avrà la perdita dei benefici fiscali continuando ad operare secondo le regole del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e l’obbligo, per continuare ad operare, di eliminare dal proprio statuto qualsiasi riferimento alla normativa delle Onlus.

 

CONCLUSIONI:

L’iscrizione delle Onlus al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non rappresenta solo un adempimento formale ma condizione essenziale per continuare ad operare mantenendo il riconoscimento giuridico e l’accesso ai benefici previsti dalla legge; rivolgersi al notaio è fondamentale non solo per la corretta iscrizione dell’ente ma anche per trasformare un obbligo normativo in occasione di consolidamento e sviluppo.