Scopri l’importante novità introdotta con la legge 182 del 2 dicembre 2025
Con la legge di bilancio 2025, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e servizi a favore di cittadini ed imprese, il legislatore riduce sensibilmente l’ambito della cosiddetta azione di restituzione al fine di semplificare e rendere più sicura la circolazione dei beni derivanti da donazione.
COS’E’ L’AZIONE DI RESTITUZIONE?
Prima dell’introduzione della riforma l’ordinamento prevedeva la possibilità per i legittimari (ossia coniuge, discendenti e ascendenti del defunto) di poter richiedere la restituzione di un bene donato in vita dal de cuius, libero da gravami, nel caso in cui la donazione avesse leso la loro quota legittima di eredità.
Ciò poteva avvenire non solo nei confronti del donatario (colui che aveva ricevuto il bene in donazione) ma anche nei confronti dei terzi acquirenti, ossia coloro che avessero acquistato quello stesso bene dal donatario.
L’obiettivo di tale istituto era principalmente quello di tutelare la quota di eredità che la legge riserva obbligatoriamente ad alcune categorie di eredi. Tale tutela ha generato però forti incertezze nei traffici immobiliari e ostacoli alla commerciabilità di tutti quegli immobili oggetto di donazione.
OGGETTO DELLA RIFORMA:
La legge 182 del 2 dicembre 2025 ha nei fatti abolito l’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti.
Ad oggi non è più possibile per i legittimari chiedere la restituzione del bene dai terzi acquirenti; per trovare soddisfazione alla loro pretesa infatti il legislatore prevede che questi ultimi attraverso l’azione di riduzione possano ottenere un diritto di credito, ossia pecuniario, nei confronti del solo donatario (o dei suoi eredi) al fine di compensare l’eventuale quota di legittima che sia stata lesa.
Nessun rischio di perdere il bene per l’acquirente del donatario che non avrà alcun obbligo nei confronti dei legittimari. Solo chi riceve in donazione dal donatario stesso, a certe condizioni, sarà tenuto a indennizzare in denaro il legittimario leso, senza in ogni caso perdere il bene.
La riduzione dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti ha l’obiettivo di garantire una circolazione più sicura dei beni oggetto di donazione.
Prima della riforma infatti poteva accadere che il terzo acquirente potesse ritrovarsi nella condizione di perdere l’immobile (anche dopo anni) nel caso in cui un legittimario avesse fatto valere l’azione di restituzione.
Tale incertezza ha generato nel tempo effetti negativi anche sulla circolazione dei beni immobili oggetto di donazione poiché anche Banche ed istituti di credito, stante il rischio di restituzione reale del bene, peraltro libero dai pesi e ipoteche imposti dall’acquirente, concedevano con difficoltà finanziamenti sui beni aventi provenienza donativa.
La riforma interviene anche sugli acquisti dell’erede o del legatario in presenza di lesioni della legittima riducendo i termini per l’azione di restituzione da dieci anni a tre per mantenerne l’opponibilità.
La legge prevede un regime transitorio per tutte le successioni aperte prima dell’entrata in vigore della riforma; in tali casi verranno applicate le vecchie norme laddove l’azione di riduzione sia già stata proposta, venga trascritta o venga notificata una opposizione stragiudiziale entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma, oltre tale periodo invece il nuovo regime diviene valido per qualsiasi ipotesi.
LA TUTELA DEI LEGITTIMARI VIENE COMUNQUE GARANTITA?
La riforma dell’azione di restituzione continua comunque a garantire i legittimari.
Questi ultimi infatti possono comunque ottenere la riduzione della donazione nel caso in cui risulti lesiva della quota di legittima; non potranno chiedere la restituzione del bene dal terzo acquirente ma otterranno un indennizzo pecuniario proporzionale alla lesione subita.
CONCLUSIONI:
L’abolizione dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti rappresenta una svolta importante nella circolazione dei beni di provenienza donativa. Per ottenere questo risultato l’impianto normativo della tutela dei legittimari non è stato cambiato. Ciò che è cambiato è il tipo di garanzia che assiste il legittimario leso, prima concentrata sul bene (mobile o immobile) oggetto di donazione, oggi sulla somma oggetto di “lesione”.
