EREDITA’ DIGITALE: COSA INSERIRE NEL TESTAMENTO?

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Scopri cos’è l’eredità digitale e perché è importante occuparsene.

L’evoluzione tecnologica che ha caratterizzato la nostra società negli ultimi decenni ha determinato lo svilupparsi dei rapporti giuridici informatici, ovvero digitali. Tale evoluzione ha di conseguenza condizionato anche il concetto di eredità che ad oggi non ricomprende più solamente beni immobili, manoscritti, conti bancari (ecc.) ma si estende anche alla cosiddetta eredità digitale.

COS’E’ L’EREDITA’ DIGITALE E PERCHE’ È BENE PREOCCUPARSENE?

L’art. 810 c.c. definisce come beni «le cose che possono formare oggetto di diritti» ricomprendendo dunque non solamente i beni materiali ma anche quelli immateriali, definiti dalla dottrina come “diritti digitali”.

Con l’espressione eredità digitale si intende l’insieme di risorse, online e offline, che la persona possiede al momento della morte; rientrano nell’eredità digitale del de cuius beni e rapporti sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, tra cui:

  • le chiavi crittografiche
  • i beni materiali digitali (come immagini, video, software)
  • le criptovalute.

È bene che il testatore si occupi anche della gestione della propria eredità digitale per evitare che i dati personali digitali divengano, dopo la sua morte, irraggiungibili o siano eliminati senza alcuna possibilità di recupero; l’art. 587, comma 2 c.c. consente l’utilizzo del negozio mortis causa non solo per la trasmissione del patrimonio ma anche per regolare i rapporti personali di carattere non patrimoniale (tanto che le disposizioni di carattere non patrimoniale hanno efficacia anche nel caso in cui manchino disposizioni di carattere patrimoniale).

COME SI TRASMETTE L’EREDITA’ DIGITALE?

Come succede per i beni materiali ed i relativi diritti è necessario anzitutto individuare la natura giuridica dei diritti cosiddetti digitali; questi ultimi infatti, nonostante non siano valutabili dal punto di vista economico, possono essere considerati come res idonee ad essere oggetto di atti dispositivi poiché suscettibili di uso selettivo, ad excludendum omnes alias.

In particolare, per tutte le opere, i progetti, le lettere conservate in chiavi di archiviazione fisiche o digitali la trasmissione mortis causa non differisce da qualunque altro bene materiale, il testatore può dunque procedere:

  • trasmettendo il diritto di proprietà del supporto fisico contenente i “diritti digitali”
  • trasmettendo la proprietà del diritto informatico

Per quanto concerne invece le password che permettono l’accesso a risorse fisiche il testatore può trasmetterle ad un beneficiario solo se all’interno dell’hardware al quale si riferiscono sono contenuti esclusivamente diritti digitali di sua proprietà.

COSA INVECE NON PUO’ ESSERE INCLUSO NELLA SUCCESSIONE?

Non tutti i dati contenuti nei dispositivi informatici possono essere oggetto di successione, ne rimangono infatti esclusi:

– i beni piratati

– gli account di identità digitale

– tutti quei contenuti concessi in licenza e per i quali si paga un canone.

Questo perché, come succede per la maggior parte dei social network, l’utente non è “proprietario” del profilo personale che crea ma ne è un mero gestore.

Nonostante tale principio il Tribunale di Milano con Ordinanza del 10 febbraio 2021 (Sez. I civile) ha ordinato alla società Apple Italia S.r.l., su richiesta dei genitori del de cuius, di fornire assistenza agli stessi al fine di recuperare i dati personali del figlio (il quale utilizzava sistemi di sincronizzazione online).

IN CONCLUSIONE:

Affidarsi ad un professionista per la gestione della propria eredità digitale è fondamentale, poiché ad oggi non esiste una normativa Nazionale unitaria in materia. Inoltre la materia è in continua evoluzione così come la sua interpretazione tra gli operatori del diritto e la giurisprudenza dei Tribunali.