COPPIA SENZA FIGLI: È NECESSARIO FARE TESTAMENTO?

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Scopri perché è importante redigere testamento anche se non si hanno figli

Accade che due persone, sposate o unite civilmente, scelgano di non avere figli o si trovino, per circostanze di vita, senza eredi diretti. Le regole della successione legittima potrebbero non rispecchiare del tutto le volontà personali o, addirittura, mettere in difficoltà il coniuge superstite, i genitori, i fratelli e le sorelle.

COSA DICONO LE REGOLE DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA?

IPOTESI 1:

  • il de cuius non ha fratelli, sorelle o nipoti
  • il de cuius non ha genitori o altri ascendenti in vita

al coniuge superstite sarà devoluta l’intera eredità (Art. 583 c.c.).

È bene considerare che i nipoti ex fratello o ex sorella subentrano per rappresentazione al proprio genitore premorto o che abbia rinunciato all’eredità (Art. 581 c.c).

IPOTESI 2:

  • il de cuius ha genitori o ascendenti
  • il de cuius ha fratelli e/o sorelle, ovvero nipoti (figli di fratelli premorti o rinuncianti)
  • il de cuius ha sia ascendenti che fratelli e/o sorelle

In questi casi la quota devoluta al coniuge superstite sarà pari ai 2/3 del patrimonio, la porzione residua sarà devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle (Art. 582 c.c.)

Al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, viene riconosciuto il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare ed il diritto di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (Art. 540 c.c.).

COSA CAMBIA NEL CASO IN CUI SIA REDATTO TESTAMENTO?

In primis è necessario precisare che la legge riserva una quota del patrimonio ereditario (quota di legittima) ai così detti “legittimari”; ossia ai figli, al coniuge, ed in assenza dei figli agli ascendenti in vita.

La quota di legittima del coniuge è pari alla metà del patrimonio, mentre quella degli ascendenti è pari ad 1/4 del patrimonio.

Al coniuge è sempre inoltre garantito il diritto di abitazione ed uso del mobilio sulla casa adibita a residenza familiare ex art. 540.

La restante porzione di patrimonio, eccedente le quote di legittima, viene definita come quota disponibile, pertanto il de cuius ha la facoltà di destinarla a chi preferisce.

Ben diversa è la posizione dei fratelli, delle sorelle e dei nipoti del de cuius i quali, non essendo riconosciuti dalla legge quali legittimari non hanno diritto ad una quota di legittima. Pertanto il testatore avrà la facoltà di estrometterli dalla propria eredità laddove lo desideri, oppure di destinare loro una parte o l’intera quota disponibile.

QUINDI OCCORRE FARE TESTAMENTO?

È consigliabile redigere testamento poiché la successione legittima distribuisce l’eredità per quote e non per singoli beni, e, inoltre, distribuisce le quote a soggetti che hanno rapporti di affinità e non di parentela, affinità che viene meno con la morte del de cuius.

Al contrario, il de cuius potrebbe invece avere interesse a destinare determinati beni a persone precise e il testamento rappresenta dunque lo strumento che permette di realizzare una suddivisione del patrimonio conforme ai propri desideri.

Per esempio potrebbe voler destinare i beni facenti parte della porzione di patrimonio “costruita” con il coniuge, al coniuge stesso; ed invece destinare quella parte del patrimonio che proviene dalla propria famiglia di origine ai fratelli, ai nipoti etc.

Allo stesso modo, potrebbe voler destinare al coniuge superstite i risparmi e i conti correnti, così da garantirgli una vecchiaia serena.

È poi frequente che i coniugi abbiano delle “intenzioni condivise”: magari delle preferenze verso un nipote, per un ente (etc..). In questo caso è importante parlare liberamente con il Notaio perché solo con un testamento attentamente confezionato è possibile realizzare il proprio programma.